Quanti punti hai sulla patente? Controlla il saldo prima di perderli tutti

Quanti punti ho sulla patente? Sempre meglio informarsi prima di perderli tutti: il che si può fare consultando il portale dell’automobilista o il numero 848782782. Si tratta di una verifica che è opportuno effettuare periodicamente: se infatti l’automobilista ha commesso numerose infrazioni del codice della strada, collezionando svariate multe, può correre per tempo ai ripari e recuperare i punti persi onde evitare la procedura di revisione della patente.

Se, diversamente, dovesse rimanere totalmente a zero sarebbe costretto a rifare gli esami di teoria e di guida. Come ha giustamente chiarito una recente sentenza della Cassazione, il Ministero non deve comunicare in anticipo all’automobilista il proprio saldo punti della patente, né il fatto di essere rimasto con pochi punti tanto da arrivare all’azzeramento: a ogni conducente infatti devono essere note le varie decurtazioni ricevute. E se le ha dimenticate, deve provvedere a informarsi da solo, senza attendere che sia l’amministrazione a dirglielo.

È peraltro sempre lui che deve premurarsi di frequentare i corsi di recupero per evitare l’azzeramento e la consecutiva revisione. In base alla legge, non ti puoi iscrivere presso un’autoscuola per recuperare i punti (con 12 ore di lezioni frontali dalla frequenza obbligatoria puoi riacquistare fino a 6 punti per volta) senza la comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti. Tale comunicazione può essere scaricata anche dal portale dell’automobilista (registrandosi su www.ilportaledell’automobilista.it)

Inoltre, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.

Se il soggetto è in possesso dell’abilitazione professionale CQC, la decurtazione dei punti e le eventuali sanzioni accessorie sono autonome rispetto alla patente di guida così come stabilito dalla circolare del 25 gennaio 2013 in cui si legge: “la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l’indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro della sola CQC, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest’ultima sia scaduta di validità”.

Per i conducenti che possiedono entrambe le abilitazioni, merci e persone, con date di scadenza diverse, una volta ultimato il corso di formazione periodica (che bisogna svolgere non oltre i due anni dalla CQC che scade per prima) e presentando l’attestato di frequenza, si vedranno allineate le scadenze di entrambe le specializzazioni ad un’unica data. Si ricorda che al momento il quinquennio di validità della CQC rinnovata decorre dalla data di presentazione della domanda di duplicato del documento (patente CQC).

fabiana di cuiaA cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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