Ilva, il Senato dà l’ok al decreto sulla Pa

senato1TARANTO – L’Assemblea del Senato ha approvato nel pomeriggio di ieri (137 sì, 57 no e un solo astenuto), con modificazioni, il ddl n. 1015 di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il testo passa ora alla Camera dei deputati che avrà tempo sino al 30 ottobre per la conversione in legge.

Nella seduta mattutina era proseguita la votazione degli emendamenti. Come anticipato su queste colonne la scorsa settimana, nei 94 emendamenti “concordati” sul decreto legge ve ne sono diversi riguardanti l’Ilva Spa e le controllate, oltre alla Riva Acciaio, relativamente all’articolo 12 del testo (che ben 13 senatori del Movimento 5 Stelle hanno invano chiesto di sopprimere nella seduta di mercoledì).

Sicuramente, ciò che preoccupa maggiormente rispetto a quanto votato ieri, riguarda i commi 1 e 2 dell’art. 12, che dispongono l’autorizzazione di due discariche per rifiuti in località Mater Gratiae, una per rifiuti pericolosi e l’altra per rifiuti non pericolosi che per azienda e Governo sono funzionali ai lavori di bonifica dello stabilimento, dove sono stati approvati gli emendamenti della Commissione, di cui il 12.4 “esclude la consultazione dell’ARPA della Puglia”.

L’ente regionale per la protezione ambientale, dopo aver ricevuto il 27 agosto dalla Regione Puglia l’incarico di “svolgere le opportune attività di sopralluogo finalizzate a restituire la rappresentazione attuale dello stato dei luoghi nonché ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto di cui al parere favorevole reso con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.160/2010”, in riferimento alla discarica per rifiuti non pericolosi dell’Ilva, prese in consegna dal Servizio Ecologia della Regione la documentazione prodotta dall’azienda, in originale, inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Pochi giorni dopo, venerdì 30, il personale della Direzione Scientifica e del DAP di Taranto dell’ARPA effettuò un sopralluogo in loco per la verifica dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne lo stato attuale della discarica, i funzionari tecnici dell’ente regionale presero visione del fatto che “i lavori di costruzione sono in avanzato stato di realizzazione e sono attualmente fermi”. Secondo quanto dichiarato da Ilva, i lavori sono stati interrotti a fine 2012 “dopo la posa in opera dello strato di argilla nel primo modulo”. La prima parte della relazione riguardava la struttura della discarica, che viene descritta come “suddivisa in tre moduli”. In considerazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle conseguenti opere realizzate, i tecnici dell’ARPA sottolinearono che “emergono alcune differenze rispetto a quanto descritto negli elaborati grafici e progettuali presentati dall’azienda ed approvati con determina dirigenziale n.160/2010 di compatibilità VIA”.

Le divergenze riguardavano tre aspetti: il contesto morfologico circostante la discarica; la modalità di coltivazione; la costituzione pacchetto di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. Ora, con l’esclusione dell’ARPA Puglia, non è dato sapere come si andrà avanti. Ciò che è certo è che sarà sentita soltanto l’ISPRA. A fronte di ciò, le domande che poniamo ancora una volta sono le stesse di sempre da anni: cosa è stato sversato per anni in quella discarica? E soprattutto: assodato l’inquinamento di falda superficiale e profonda già nel 2010, qual è lo stato attuale della stessa?

Dalla commissione è stato anche approvato l’emendamento 12.15 che prevede a tutela della continuità della produzione, l’utilizzo dei beni sequestrati delle imprese. All’articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente comma: “Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19 abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, come convertito in legge”. Il che vuol semplicemente dire che Tagarelli non sarà più il “gestore” ma un semplice “controllore” di quanto attiene la Riva Acciaio.

E’ stato approvato anche l’emendamento 12.16 che attribuisce al commissario il potere di redigere e approvare il bilancio d’esercizio. “Dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis. All’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo le parole “i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata del commissariamento sono inserite le seguenti: “Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell’impresa soggetta a commissariamento”.

Infine è stato approvato l’emendamento 12.17, che interviene con due commi sia sulla legge 89 del 2013 che sulla legge 231 del 2012, relativa alla prosecuzione dell’attività produttiva dell’Ilva di Taranto. L’articolo 3, comma 3, della legge 231/2012, precisa l’emendamento del Senato, “si interpreta nel senso che per beni dell’impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo”. In base alle legge 89 del 2013, il commissariamento valeva solo per gli stabilimenti siderurgici di Taranto, Genova e Novi Ligure.

Ora invece, con la nuova norma introdotta dal Senato, riguarderà anche Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Innse ed altre società. L’altro intervento sulla legge 89, riguarda l’articolo 1, comma 3, per il quale “si interpreta – recita l’emendamento del Senato – nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito dei finanziamenti, la titolarità dei medesimi resta in capo all’impresa commissariata”, cioè all’Ilva Spa. Insomma, il Senato ha fatto la sua parte. Assecondando tutte le richieste del commissario Ilva Enrico Bondi e del sub commissario Edo Ronchi. Chapeau.

 Gianmario Leone (TarantoOggi, 11.10.2013)

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