Torniamo quindi a chiedere che l’Autorità competente, provveda ad applicare la legge al fine di tutelare la salute pubblica. E’ espressamente riportato al comma 9 dell’art. 29-decies del D.Lgs n. 152/06 che l’autorità competente debba procedere alla revoca nel caso in cui le inosservanze determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
Lo stesso articolo al comma 10 prevede che qualora l’inosservanza delle prescrizioni crei situazioni di danno per la salute, l’autorità competente deve darne comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione di misure atte a tutelare la salute pubblica, ai sensi dell´articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Questo Comitato ritiene inutili e pretestuose le eventuali sanzioni pecuniarie che si vorranno attuare poiché queste non costituiscono azione di effettiva tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell’ ambiente, in un contesto in cui è accertata la responsabilità da parte dell’ azienda Ilva S.p.A.
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