Fondo di garanzia per Ilva, ecco l’ultima versione della Legge di stabilità

Questa sera il sito del quotidiano “Il Foglio” ha pubblicato in esclusiva quella che dovrebbe essere l’ultima versione della Legge di stabilità elaborata dal Governo e in procinto di approdare in Parlamento. Ad occuparsi dell’Ilva è articolo 42 che contiene “Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie”. Ecco cosa viene riportato:

palazzo chigi_2“1.L’organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all’art. 3 del decreto–legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 2. All’art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente : “2-bis. Per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma che precede può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.”.

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