Legge sulle emissioni odorigene, Epifani: “Accuse superficiali, basta leggere il testo”

Il consigliere regionale del Pd, Giovanni Epifani, interviene sulla polemica divampata in merito alla legge sulle emissioni odorigene.  
regione-puglia-410x311«Visto che le polemiche non si placano è necessario spiegare in maniera più tecnica quale equivoco è nato rispetto alla legge sulle emissioni dei sansifici. Innanzitutto la proposta riguarda “le emissioni diffuse a basso livello olfattivo derivanti da stoccaggio, vasche e serbatoi “ ovvero i piccoli odori che derivano solo dal deposito della sansa e non i fumi (quelli sono regolamentati a parte) prodotti dalla lavorazione della sansa o di qualsiasi altra attività industriale. Sicuramente la confusione trae origine dalla mancanza di un testo unificato delle leggi regionali in questa materia, mancanza che ha tratto in inganno lo stesso direttore generale dell’Arpa Assennato.
Egli infatti ha difeso l’articolo 1 bis della legge regionale n.7 del ’99 quando invece la proposta di legge riguarda il punto b) dell’articolo 1, con la conseguenza di sospendere gli effetti esclusivamente per gli impianti che lavorano la sansa. In particolare la modifica prevede di aggiungere all’art. 2 della legge regionale n. 7 del ‘99 – articolo che disciplina esclusivamente i sansifici – un nuovo comma (f) che recita: “fino alla emissione della delibera di Giunta sospende la procedura prevista al punto b) dell’articolo 1 della legge regionale n.7 del ‘99”. È ovvio che il riferimento è alla specificazione dei valori di Toc (livello delle concentrazioni odorigene) che peraltro dovevano essere fissati con delibera di Giunta su parere del Comitato regionale per l’inquinamento atmosferico.
A giustificare la confusione intervenuta vi è un refuso intervenuto nella stesura della proposta, ovvero il testo ometteva la frase: “aggiungere come comma f) all’articolo 2”. L’assenza di questa frase ha probabilmente legittimato che ci si riferisse al primo articolo, ovvero che riguardasse tutte le attività produttive e non solo i sansifici. Se alcuni dei commentatori avessero letto la relazione che accompagna questa proposta di legge (proposta che è un documento pubblico) avrebbero avuto la evidenza che l’obiettivo della norma è quello di sottrarre gli impianti che trattano la sansa alla discrezionalità dei controlli che permane sin dal lontano 1999, non essendo in questo lungo periodo intervenuta alcuna definizione tecnica e operativa dei cosiddetti valori limite di Toc.
Non a caso gli operatori del settore hanno stigmatizzato questa situazione durante l’audizione in v Commissione nella seduta del 22 ottobre del 2014, occasione in cui sono venuto a conoscenza del problema. Per altro in quella stessa occasione la stessa dirigenza dell’Arpa, in presenza anche dei tecnici dell’assessorato all’Ambiente e dei rappresentanti dell’asse industria, ha evidenziato “la mancanza di una norma certa e che il testo unico ambientale non prevede i composti di acidi grassi emessi dai sansifici”. È chiaro che la richiesta di sospensione per i sansifici, in attesa di definire con precisione i limiti di emissione, è stata pensata dai proponenti anche a garanzia di chi è chiamato ad effettuare dei controlli in assenza di regole chiare.
È noto infatti che l’unico vincolo esplicito è quello della distanza di due km dal perimetro urbano mentre non vi sono regole precise sul tema delle emissioni. La proposta di modifica alla legge votata in commissione ha ovviamente ottenuto il parere positivo degli uffici preposti compreso di quello dell’Ambiente. Alla luce di questo chiarimento ringrazio il presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna per la sua dichiarazione di garanzia dei percorsi legislativi del Consiglio e invito coloro che si sono esercitati intempestivamente in polemiche infondate, a partire dal direttore generale dell’Arpa, a meditare sulle reali implicazioni della vicenda e eventualmente avanzare dei suggerimenti costruttivi su come superare la lunga fase di vuoto regolamentare».

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