Tempa Rossa, Bonelli scrive a Stefàno su mancato rispetto direttiva Seveso

Il consigliere comunale dei Verdi per Taranto Respira, Angelo Bonelli, ha spedito oggi al sindaco di Taranto, Ezio Stefano, una comunicazione sulla mancata applicazione del DM 9 maggio 2001 relativa alla direttiva Seveso. “L’applicazione è un obbligo di legge a cui doveva essere data attuazione da circa 12 anni – scrive Bonelli – se il sindaco non darà applicazione a questa norma di legge obbligatoria il progetto Tempa Rossa sarà realizzato”.

bonelliSignor Sindaco,

le scrivo per rappresentarle la situazione di inottemperanza della legge sull’applicazione della direttiva Seveso a partire dal DM 9 maggio 2001, da parte dell’amministrazione da lei guidata. Il comune di Taranto ha l’obbligo di applicare il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 che disciplina i  “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, allo scopo di individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, in funzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio comunale.

Il D.Lgs. 238/2005 prevde nel  comma 5-bis all’art. 14 del D.Lgs. 334/1999, il richiamo agli enti territoriali a mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n° 42.

In attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99, nel giugno del 2001 è stato emanato il DM ll.pp. 9 maggio 2001 ”Requisiti di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, nel quale sono definiti i criteri per la regolamentazione dell’utilizzo dei suoli in base alla valutazione della probabilità di accadimento degli eventi incidentali per gli stabilimenti a rischio.

Il fine principale che persegue il DM 9 maggio 2001, è quello di definire la destinazione e l’utilizzo dei suoli, mantenendo le opportune distanze fra stabilimenti a rischio di incidente rilevante e zone residenziali o altre zone vulnerabili sotto il punto di vista territoriale ed ambientale.

Il campo di applicazione è esteso agli stabilimenti soggetti agli obblighi degli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 334/99, con le seguenti tipologie di interventi:

(a) Insediamento di NUOVI STABILIMENTI;

(b) MODIFICHE a stabilimenti esistenti che comportino aggravio del rischio di incidente rilevante;

(c) NUOVI INSEDIAMENTI o INFRASTRUTTURE attorno agli stabilimenti esistenti (zone residenziali, luoghi frequentati dal pubblico, ecc.) qualora possano aggravare il rischio di incidente rilevante;

Nel delineare il processo che integra la normativa relativa al rischio tecnologico con le scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica, il DM 9 maggio 2001 definisce ruoli e funzioni degli enti competenti.

In particolare:

Il comune di Taranto – Attraverso i propri Strumenti Urbanistici, individua e disciplina le aree da sottoporre a regolamentazione specifica, tenendo conto di tutte le problematiche territoriali relative all’area vasta, adottando la variante nel caso non sussista la compatibilità fra stabilimenti esistenti,quelli previsti e il territorio. Al fine dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici, il comune di Taranto deve predisporre l’Elaborato Tecnico”Rischio di Incidenti Rilevanti – R.I.R.”, relativo al controllo dell’urbanizzazione, trasmettendo tutte le informazioni contenute nell’Elaborato Tecnico a tutti gli enti locali territorialmente interessati dagli scenari incidentali. Fatta questa premessa doverosa, duole constatare che il comune di Taranto ad oggi, e quindi a distanza di oltre 13 anni dall’approvazione del decreto non ha dato applicazione al DM 9 maggio 2011. Le chiedo:

a)   le ragioni di questa grave inottemperanza di una legge dello Stato che deriva dal recepimento della direttiva Seveso;

b)   le ragioni per cui la società incaricata di redigere l’ERIR non abbia analizzato un impianto in previsione di realizzazione come il progetto Tempa Rossa , nonostante il DM 9 maggio 2001 parli espressamente che i progetti da analizzare al fine del rischio sono quelli esistenti, in via di modifica e previsti. Il progetto Tempa Rossa è un progetto previsto che ha già avuto alcuni pareri da parte dell’amministrazione pubblica;

c)   quando intende portare in consiglio comunale il recepimento agli strumenti urbanistici dell’ERIR. La informo che trattandosi di applicazione di direttiva europea la delibera del comune non può essere superata dal parere unificato previsto per le opere energetiche di interesse strategico da l decreto chiamato “ Sblocca Italia “.

Le chiedo pertanto di portare con estrema urgenza il provvedimento di recepimento agli strumenti urbanistici dell’ERIR per evitare che il progetto Tempa Rossa  trovi attuazione  a causa proprio della mancata applicazione di quanto sopra esposto che ricordo è obbligo di legge.

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