Ascensore, se ha qualche difetto ti devono dare 5.000€ | Il risarcimento obbligatorio che l’amministratore tace sempre

Presta moltissima attenzione all’ascensore che si trova nel vostro condominio e non solo: se c’è qualche difetto, questa volta ti spettano 5.000 €
Quando parliamo dell’ascensore, ci riferiamo a un elemento fondamentale presente nella maggior parte dei condomini in Italia. Basti pensare che, oltre alla comodità, rappresenta anche un mezzo essenziale per abbattere le barriere architettoniche all’interno dei palazzi.
Chi ha difficoltà a deambulare, infatti, può utilizzarlo quotidianamente per spostarsi tra i piani e raggiungere la propria abitazione o qualsiasi altra destinazione, in base alle esigenze.
Un dettaglio molto importante da tenere bene a mente è che, in caso di guasti, è possibile ottenere un risarcimento.
Per questo motivo diventa fondamentale prestare attenzione a tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore, così da evitare incidenti e, se dovessero verificarsi, rientrare nelle casistiche che prevedono un indennizzo.
Risarcimento per l’ascensore: ti spettano fino a 5.000 €
Quando parliamo di un ascensore, non ci riferiamo solo a un investimento effettuato dal condominio per migliorare il benessere degli abitanti, ma anche a un impianto che comporta costi di gestione e contratti con le ditte appaltatrici incaricate della manutenzione e dell’assistenza. Ogni ascensore, infatti, deve avere un numero verde attivo 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta di intervento.
D’altro canto, anche i condomini, secondo la giurisprudenza italiana, hanno degli obblighi, sia in termini di manutenzione che di eventuale sostituzione dell’impianto, con spese da ripartire in base alle quote millesimali. In alcune situazioni specifiche, questo può dare diritto a rimborsi anche superiori ai 5.000 €.

Come richiedere il risarcimento per l’ascensore
Per ottenere un risarcimento, è necessario considerare le cause che hanno determinato l’inadempimento contrattuale da parte dell’azienda responsabile della manutenzione, insieme alle eventuali responsabilità del condominio.
In questi casi sarà l’amministratore, in qualità di rappresentante legale del condominio, a incaricare un avvocato o, qualora sia egli stesso un legale, a rappresentare le parti in tribunale. Successivamente, quindi, si passa alla presentazione di tutta la documentazione necessaria, dal contratto relativo al servizio, al malfunzionamento registrato e la relazione sulla gravità dell’incidente, compresi eventuali referti medici di persone coinvolte.
Come riporta il sito laleggepertutti.it, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2877 del 29 settembre 2020, ha stabilito che la responsabilità può essere suddivisa tra condominio e ditta appaltatrice. A seconda del danno subito, si può esercitare il diritto di rivalsa contro l’azienda per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, richiedendo un risarcimento proporzionato all’accaduto.