Strisce blu: nessuna multa se la durata del parcheggio si protrae rispetto a quanto pagato

Sono l’incubo degli autisti, la croce per chi ama fare shopping, il cruccio per chi abita in una zona “blindata”. Le strisce blu, che delimitano aree in cui la sosta è a pagamento, dovrebbero essere affiancate da aree di sosta gratuite, caratterizzate dalle strisce bianche. Tuttavia la normativa non specifica la vicinanza in termini di distanza, così se proprio volessimo rimanere ancorati alla legge, il cittadino, per tutelarsi, potrebbe fotografare le zone limitrofe oppure procurarsi al Comune una mappa della città dove figuri la ripartizione tra strisce bianche e strisce blu e provare che non vi è un’equa distribuzione degli spazi, con maggiore prevalenza di quelli a pagamento. Se venisse dimostrato ciò, risulterebbe illegittimo il pagamento del ticket.  Attenzione però: quest’obbligo di alternanza tra strisce blu e strisce bianche non vale nelle zone di valore storico o di particolare pregio ambientale, dove è possibile istituire solo aree con strisce blu.

Una recente sentenza del tribunale di Treviso ha chiarito come lasciare l’auto parcheggiata sulle strisce blu per un tempo superiore a quanto pagato al momento dell’acquisto del ticket non è un comportamento vietato dal codice della strada: la nostra legge, infatti, contiene una vera e propria lacuna – mai colmata dal legislatore – che di fatto finisce per autorizzare gli automobilisti ad acquistare un “grattino” per la sosta a pagamento anche per pochi minuti e poi rimuovere l’auto dopo molto tempo (anche il giorno successivo), senza dover versare altri soldi. L’eventuale multa sarebbe quindi del tutto illegittima e il cittadino potrebbe farsela annullare dal giudice di pace, anche ricorrendo personalmente, senza cioè l’avvocato (trattandosi di importi inferiori a 1.100 euro, non c’è bisogno di difesa assistita da un legale).

In altre parole il conducente non può essere multato per una violazione del codice della strada ma va applicato semplicemente un sovraprezzo in funzione del tempo in più rispetto a quanto già pagato, che corrisponde a pochi spiccioli. Il tutto, si legge nella sentenza rientra, quindi, in una vera e propria contrattazione di tipo privatistico senza che possa intervenire quanto disposto dal codice della strada. La sanzione prevista dal codice della strada, in definitiva, è possibile solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di mancata esposizione in modo visibile (sul parabrezza o altre sezioni dell’auto ove sia visionabile dal vigile). Al contrario, dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.

Inoltre la Cassazione ha affermato che la multa elevata dall’ausiliario del traffico sulle strisce blu è valida solo se quest’ultimo è “abilitato”: è necessaria quindi una valida nomina e la delibera apposita dell’ente locale. Così come, nel caso di gestione in appalto a ditta esterna, è necessario che tale convenzione non sia scaduta. Se il parchimetro più vicino a dove è parcheggiata l’auto non funziona, il conducente è tenuto a tentare il pagamento presso un altro dispositivo posto nelle adiacenze. La legge non dice entro quale distanza debba spingersi il cittadino nella ricerca di un parchimetro funzionante, tuttavia non è possibile chiedergli uno sforzo eccessivo e tale da rendere vana la stessa sosta. In questi casi il cittadino si può difendere fotografando o filmando con lo smartphone il dispositivo non funzionante.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

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Fabiana Di Cuia

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