Un brindisi di troppo potrebbe costare la patente

Un brindisi di troppo potrebbe costare la patente.

Si avvicina la fine dell’anno e, nei giorni di festa, è facile concedersi qualche bicchiere in più a tavola. Attenzione però al tasso alcolemico che, se supera i limiti consentiti dalla legge (per i neopatentati c’è tolleranza zero; 0,5 g/l la soglia consentita per chi ha conseguito la patente da più di tre anni), potrebbe comportare la revoca della patente anche in caso di un semplice tamponamento. E’ quanto ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza che considera lo stato di ebbrezza un’aggravante tale da comportare non la semplice sospensione per un anno, ma addirittura la revoca della patente anche quando si provoca un lieve tamponamento che non ha avuto conseguenze gravi su mezzi o persone. Tale decisione applica il principio enunciato nell’articolo 186, comma 2, del Codice della Strada che valuta la pericolosità che lo stato di ebbrezza può provocare sulla collettività indipendentemente dal coinvolgimento di terzi o veicoli.

L’apparenza, a volte, inganna.

 Quando il pedone, investito, si rialza e inveisce contro l’automobilista, non è detto che stia bene, pertanto il conducente dell’autovettura è tenuto a non allontanarsi dal luogo dell’incidente perché potrebbe incorrere nel reato di omissione di soccorso. Lo afferma la suprema Corte che ha confermato la condanna per tale reato nei confronti di un uomo che, dopo l’investimento, si era fermato per aiutare la persona offesa a rialzarsi ma che aveva desistito dopo che questo si era alzato inveendo con frasi ingiuriose. Ma, sostiene la Corte di Cassazione, l’automobilista deve essere consapevole che l’impatto tra veicolo e pedone può provocare danni di cui deve accertare l’entità. Il fatto che il pedone investito si rialzi dopo l’urto e si metta a strillare infuriato non esime dal soccorrerlo.

 Chi tampona deve dimostrare la colpa altrui.

Se avviene un tamponamento, in fase di sorpasso, per colpa di un’auto che rallenta bruscamente si applicano le stesse norme del codice della strada che regolano la circolazione sulla corsia di destra. Pertanto l’onere della prova spetta a chi tampona. Non si applica quindi la tesi secondo la quale, nell’atto di superare un’altra auto, chi sta davanti non deve rallentare bruscamente in quanto potrebbe costituire un imprevedibile ostacolo alla marcia. Ne consegue che chi tampona deve difendersi dalla presunzione di responsabilità di mancato rispetto della distanza di sicurezza.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante di Scuola Guida, abilitata dal 2003.

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