Tutti in bici: ecco le regole per pedalare in sicurezza

campanello bicicletta

biciTARANTO – Sono la nuova frontiera del traffico urbano. Ecologiche, sempre più tecnologiche e comode da parcheggiare. Le biciclette si stanno diffondendo anche a Taranto, dove il loro uso comincia ad essere incentivato dall’ampliamento delle piste ciclabili. Prima di salire in sella ad una bici, però, si dovrebbero conoscere le regole fondamentali della circolazione stradale.

Partiamo dai dispositivi obbligatori per legge:

  1. il campanello, il cui suono deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza;

  2. le segnalazioni visive devono essere: anteriormente costituite da luci bianche o gialle, posteriormente da luci rosse e di catadiottri rossi. Inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere presenti anche sui lati. Tali dispositivi di illuminazione devono essere utilizzati “da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione”; qualora i velocipedi non siano dotati di luci possono circolare solo di giorno ed in condizioni di buona visibilità, in tutti gli altri casi, le bici possono essere condotte esclusivamente a mano.

  3. l‘attrezzatura idonea, ai sensi dell’articolo 68, comma 5 del codice, al trasporto su una bicicletta di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al veicolo e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.

Non è al momento obbligatorio l’uso del casco, una lacuna che bisognerebbe colmare alla luce dei numerosi incidenti che hanno provocato la morte dei ciclisti. Chi non rispetta queste prescrizioni, relative alla segnalazione acustica o visiva o non abbia sistemi di ritenuta per bambini omologati alla normativa vigente, va incontro ad una sanzione che può variare da 24 a 97 euro.

La circolazione. Pedalare in compagnia smorza la fatica, però attenzione a seguire alcune regole di buon senso (e non solo). In città, il Codice permette di circolare affiancati ad una sola bici quando le condizioni della strada lo consentano, ma fuori dai centri abitati è assolutamente vietato pedalare affiancati come purtroppo accade molto spesso;

  1. i ciclisti devono avere libero uso delle mani e delle braccia e reggere il manubrio almeno con una mano, per consentire di segnalare tempestivamente ogni cambio di direzione del veicolo, svolta a destra o a sinistra, e la fermata; 

  2. da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. Quindi è vietato circolare su strade pubbliche, prive di illuminazione, se non si può segnalare adeguatamente il veicolo; 

  3. quando si transita fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o quando si attraversano gallerie, si ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. La sanzione per il mancato rispetto della normativa può variare da 25 a 168 euro;

  4. le bici devono transitare sulle piste ciclabili quando esistono anche quando, come troppo spesso accade, sono in pessime condizioni. E’ quindi vietata la pratica diffusa di procedere lungo la strada, anche in presenza di piste ciclabili, per non rallentare;

  5. quando un ciclista viene superato è necessario aumentare la distanza laterale per evitare che le vibrazioni provocate dalle auto lo possano sbilanciare. Il Codice non definisce con precisione questa distanza, specificando solo che deve essere “adeguata”, concetto che lascia un ampio margine di interpretazione;

  6. la bicicletta, in mancanza di specifico divieto, può circolare nelle aree pedonali;

  7. molti sono convinti di poter circolare contromano anche sulle strade a senso unico ma questo non è vero. Chi viene sorpreso a circolare in bici in senso contrario è sanzionabile dagli articoli 6 o 7, a seconda che ci si trovi fuori del centro abitato o al suo interno, come violazione della segnaletica stradale verticale. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui ci sia un segnale verticale specifico che consenta il transito, in senso opposto, delle biciclette ma a Taranto non è presente.

Per tutte le altre norme relative alla circolazione, è bene ricordare che i ciclisti sono a tutti gli effetti conducenti di veicoli, e sono tenuti a rispettare quindi le regole del Codice della strada. Vietato quindi pedalare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, così come è vietato anche l’uso di cuffie audio: a questo proposito, l’articolo 173 è chiaro e permette solamente l’uso di un auricolare (uno solo) per ricevere le chiamate dal telefono.

Attenzione a dove mettete le ruote. Di recente la Cassazione (sentenza n.18865 del 24.09.15) ha stabilito che non spetta alcun risarcimento al ciclista che cade in una buca che si trova al centro della careggiata e quindi ben visibile. Se la situazione di pericolo si può prevedere ed evitare, adottando le cautele che sono richieste a tutti gli utenti della strada (pedoni, automobilisti, ciclomotoristi ecc) non si può ravvisare alcuna responsabilità da parte della pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha considerato che di solito un ciclista non pedala al centro della strada, fatta eccezione in particolari situazioni di traffico durante le quali, comunque, la prudenza non deve mai essere persa di vista.

In autostrada, si sa, non possono circolare le biciclette. Tale divieto deve essere rispettato anche sulle strade extraurbane principali e su quelle assimilate. Chi vìola questa norma, si rende colpevole di un comportamento scorretto da cui non si può prescindere nel caso in cui l’autore rimanga coinvolto in un incidente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione in una sentenza del 22 ottobre (n. 21531).

fabiana di cuiaA cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante di Scuola Guida, abilitata dal 2003.

 Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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