Segnalare posti di blocco e autovelox non è consentito

Segnalare posti di blocco istituiti da organi di polizia o la presenza di autovelox non è consentito. Sono sempre più numerose le pagine che segnalano che “c’è un posto di blocco in via…non passate di lì”. Questo tipo di avvertimenti non è solo un gesto di solidarietà tra conducenti ma potrebbe rappresentare un aiuto per ladri e malfattori. Al momento la legge, che sempre più frequentemente non è al passo con i tempi, non prevede un reato specifico, ma il rischio di denuncia per gli autori del post è reale. La sanzione, in questo caso, è solo amministrativa ed ammonta a 41 euro.

Multati per eccesso di velocità dal rumore della sgommata. Si aggiunge un nuovo strumento, meno scientifico, ma ugualmente valido per elevare una contravvenzione: l’udito. A chiarire questo aspetto, interviene il tribunale di Cagliari (sentenza n. 1242/15 del 02.09.2015) che dà torto ad un automobilista a cui avevano contestato l’eccesso di velocità in prossimità di un incrocio, valutando il rumore della sgommata, provocato dalle ruote sull’asfalto. Il nuovo codice della strada impone di regolare la velocità in base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza, in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. Specie in prossimità delle curve (così come nei tratti di strada a visibilità limitata o in prossimità degli incroci) il conducente deve regolare la velocità anche al di sotto dei generici limiti imposti dalla segnaletica o dalle norme. I vigili potrebbero quindi multare il conducente solo rilevando lo stridere dei pneumatici, soprattutto se la velocità è talmente elevata da impedire agli agenti di inseguire il colpevole.

Chi tampona ha sempre torto. Questo principio è vero fino a prova del contrario. Se il conducente dimostra che il tamponamento non è avvenuto per il mancato rispetto della distanza di sicurezza ma per cause indipendenti dalla sua condotta, potrebbe veder riconosciuta la propria ragione. Recentemente si è pronunciato il tribunale di Perugia che ha riconosciuto la responsabilità del conducente per aver tamponato una serie di auto, tutte ferme a causa di un altro incidente, che non era stato segnalato dall’apposito triangolo. Tuttavia la responsabilità dell’automobilista risiedeva nell’elevata velocità, circa 90 km/h, all’uscita di una curva, considerando che la strada su cui circolava era sdrucciolevole a causa della pioggia. Per questo, la mancata segnalazione dell’incidente non è stata riconosciuta come la causa principale del tamponamento.

Assicurazioni: il comportamento scorretto dell’agente ricade sulla compagnia. Potrebbe sembrare una conclusione scontata ma nella realtà non lo è affatto. Quando l’agente, con un raggiro, riesce ad ottenere la stipula di una polizza, scomparendo con i soldi intascati illegalmente, l’assicurazione cerca (quasi) sempre di lavarsi le mani adducendo scuse di varia natura: l’assenza di un mandato speciale o di un rapporto di rappresentanza oppure l’occasionalità del rapporto di lavoro con quell’agente e via dicendo. Così il malcapitato è costretto a percorrere le vie legali per far riconoscere la propria ragione. Di recente, però, si è pronunciata la Cassazione che ha ribadito la “responsabilità oggettiva” della compagnia per tutte le condotte illecite dei propri delegati; una responsabilità che prescinde dalla consapevolezza, da parte della casa madre, della condotta truffaldina dell’agente.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante di Scuola Guida, abilitata dal 2003.

 Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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