L’Ilva motiva l’istanza presentata come una violazione all’articolo 1 del DL 207/2012, convertito poi nella legge 231 del 2012, che prescrive sia il diritto all’esercizio di impresa che la commercializzazione da parte dell’azienda di beni sequestrati. “Le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal GIP e dal Tribunale – si legge in una nota stampa – non fanno venir meno e non sospendono infatti la legge in vigore che deve quindi essere applicata e alla quale Ilva intende attenersi”.
Nella richiesta di annullamento, Ilva fa riferimento anche alla violazione dell’articolo 260 comma 3 del codice di procedura penale, relativo alla conservazione dei beni sequestrati, non ravvisando l’urgenza del provvedimento in considerazione “dell’ormai prossimo pronunciamento della Corte costituzionale e avendo la Procura aspettato oltre due mesi e mezzo prima di chiedere il Provvedimento”. Infine, i legali della società hanno addotto vizi di motivazione in merito alla valutazione dei beni da parte dei Custodi.
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