Si tratta di un’operazione strumentale volta, con motivazioni pretestuose, ad inficiare la portata di un’AIA già fortemente contestata da Legambiente per le misure ritenute troppo blande. In particolare l’Ilva intende eliminare proprio alcuni dei provvedimenti di maggiore efficacia e per il cui inserimento l’associazione maggiormente aveva premuto nelle proprie osservazioni presentate al Ministero dell’Ambiente e in sede di conferenza dei servizi.
Quel che si desume dall’atteggiamento dell’Ilva è grave: l’azienda ritiene infatti di non doversi spingere oltre gli interventi sinora effettuati: una valutazione del tutto inaccettabile se si considera il pesante impatto ambientale prodotto a tutt’oggi dai suoi impianti.
Nel ricorso diversi degli interventi previsti nell’AIA sono contestati dall’Ilva in quanto ritenuti illegittimi sul piano normativo poiché non previsti dalle linee guida sulle M.T.D. (Migliori Tecnologie Disponibili) ed inutili su quello dell’efficacia ambientale. Con questi presupposti l’Ilva chiede al TAR l’eliminazione dall’AIA delle prescrizioni inerenti, tra l’altro, il sistema di abbattimento delle emissioni dai camini della cokeria, il campionamento in continuo della diossina emessa dal camino E 312 dell’agglomerato e di alcune altre misure riguardanti il monitoraggio delle emissioni in aria e degli scarichi a mare.
In realtà l’Ilva ricorre ad una lettura molto parziale del D.Lgs 59/05. Questo infatti non limita assolutamente l’adeguamento ambientale degli impianti al solo ricorso alle M.T.D., né impedisce l’adozione di misure più rigorose sia in termini di intervento nel processo produttivo che di imposizione dei limiti di emissione di rispetto.
Quindi le prescrizioni imposte nell’AIA sono a tutti gli effetti da considerarsi legittime sul piano normativo. L’atteggiamento dell’Ilva è tanto più grave se si considera che la partita delle AIA sinora rilasciate alle industrie del territorio potrebbe essere ripresa con la loro rivisitazione, in termini più rigorosi, nelle procedure dell’accordo di programma che. prevede una valutazione complessiva dei carichi inquinanti.
Il sistema di abbattimento delle emissioni dai camini della cokeria, in particolare, si rende necessario anche in relazione all’emergenza benzo(a)pirene scaturita dallo sforamento dell’obiettivo di qualità di 1 ng/mc negli anni 2008, 2009 e 2010 registrato dalla centralina di via Machiavelli e al rapporto dell’Arpa del giugno 2009 circa le responsabilità della cokeria nel merito.
L’Ilva, inoltre, non può sottrarsi al campionamento in continuo della diossina emessa dal camino E312 dell’agglomerato. L’applicazione della specifica legge regionale non può rimanere un’incompiuta tanto più in un contesto in cui la presenza di diossine e PCB nelle diverse matrici ambientali ha comportato l’interdizione di varie attività economiche. Sino a quando questa misura non verrà applicata rimarranno sempre dubbi circa l’efficacia degli accorgimenti impiantistici pur adottati dalla stessa Ilva per limitare queste emissioni.
Legambiente invita tutte le istituzioni a volersi costituire di fronte al TAR per contrapporsi al ricorso dell’Ilva. Legambiente, dal canto suo, annuncia sin da ora il suo intervento ad adiuvandum.
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