In un dettagliato comunicato stampa, Legamjonici cita l’art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo 334/1999 (Seveso 2): “Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall’autorita’ competente, l’autorita’ preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l’autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso”.
Legamjonici ricorda che il 6 maggio 2010 il Gestore era stato già diffidato, proprio in base all’art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo 334/1999. A tale diffida, l’azienda aveva risposto solo il 29 aprile 2011, quasi un anno dopo. Il comitato fa presente, quindi, che il Ctr avrebbe dovuto ordinare la sospensione degli impianti in questione già a partire dal luglio 2010, in quanto la Raffineria non aveva richiesto alcuna proroga né aveva dato giustificazione allo scadere dei sessanta giorni di tempo.
Cosa accadrà nei prossimi giorni? Legamjonici chiederà (a mezzo fax e raccomandata AR) un incontro con il presidente del Ctr (al momento del contatto fuori sede) per avere chiarimenti in merito alle seguenti questioni:
a. Se è prevista la verifica di avvenuto arresto degli impianti nel periodo in corso di sospensione e chi è l’organo di controllo deputato alla verifica. Se in seguito ad inottemperanza persistente si procederà alla chiusura degli impianti in oggetto e qual è il soggetto deputato ad ordinare la chiusura degli impianti.
b. Giustificazione del ritardo nell’applicazione dell’art.27, comma 4, della legge Seveso 2, data la priorità d’intervento reso necessario per prevenire rischi di incidenti rilevanti (come il recente sversamento di petrolio nel Mar Grande) e persistenti fenomeni di inquinamento nelle varie matrici ambientali. Inoltre per la stesura di un valido Piano di Emergenza Esterno è necessaria la conclusione dell’istruttoria in corso per la validazione del Rapporto di Sicurezza della Raffineria. Ogni ritardo espone la popolazione ad un rischio di incidente rilevante di portata imprevedibile.
Infine, Legamjonici comunica che è in contatto con esperti e legali per valutare la possibilità di intraprendere azioni mirate ad accertare responsabilità in merito ad eventuali ritardi o alla mancata applicazione della normativa vigente.
Alessandra Congedo
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