Sicurezza stradale: attenti a quando aprite lo sportello, può costarvi caro

Chi scende dall’auto deve guardare dietro prima di aprire la portiera: in caso di incidente, gli può essere addebitata la responsabilità. 

Nel momento in cui scendi dall’auto fai molta attenzione al momento in cui apri lo sportello: infatti se un’altra auto o un motorino, venendo da dietro, vi va a urtare, la responsabilità per tutti i danni prodotti potrebbe essere addebitata facilmente su di te, anche se l’altro mezzo procedeva rasente alla linea del parcheggio o a velocità elevata o ancora con una guida distratta.

Il codice della strada stabilisce, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di chi apre la portiera della propria auto: questi, prima di effettuare la manovra di discesa dall’abitacolo, è tenuto a guardare la strada per assicurarsi che non passi nessuno e al fine di non costituire pericolo per la circolazione.

Recita infatti la norma in commento: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”. Questo però non significa che la responsabilità sia sempre di chi scende dall’automobile.

La legge, infatti, consente sempre la prova contraria, ossia la dimostrazione che l’incidente è avvenuto per responsabilità dell’altro autoveicolo. Se tale prova – che quindi è sempre a carico di chi apre la portiera dell’auto – non viene offerta o viene ritenuta insufficiente, non si può evitare di risarcire i danni.

A pagare, però, resta sempre la compagnia assicurativa che copre il mezzo parcheggiato. Questo perché la Cassazione ha recentemente chiarito, a più riprese, che la polizza da responsabilità civile automobilistica (cosiddetta Rc auto) non copre solo i sinistri avvenuti durante la circolazione del mezzo, ma anche tutte le operazioni collaterali e collegate alla “funzione propria del mezzo” stesso, come appunto lo scendere o l’entrare dall’automobile.

In ogni caso, anche se i danni vengono pagati dall’assicurazione, per il conducente che apre frettolosamente lo sportello senza guardare, scatta sempre la multa, che è di 39 euro. Se ad aprire la portiera e a determinare l’incidente è invece il passeggero minorenne, la responsabilità – e quindi la multa – ricade sull’adulto che lo ha in custodia.

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Secondo quanto definito dalla legge Mille Proroghe pubblicata  lo scorso 26 febbraio, entro il prossimo 30 giugno, entrerà in vigore il secondo decreto attuativo contenente le modalità applicative del provvedimento di revisione per le macchine agricole.

Allo scadere del termine, infatti, a meno di un rinvio dell’ultimo minuto che seguirebbero una prassi quasi oramai abituale nel nostro Paese (la precedente scadenza bucata in extremis era fissata al 31 dicembre 2015), dovrà entrare in vigore il provvedimento che riguarda circa 1 milione e 600 mila trattrici con una media di 20 anni, di cui circa 668 mila sprovviste di strutture di protezione in caso di ribaltamento e 1 milione e 240 mila senza cinture di sicurezza. Un panorama tutt’altro che semplice.

Diversi sembrano i nodi da sciogliere. Tra i principali punti dibattuti ci sono: i soggetti che si occuperanno di revisionare e certificare i parametri di sicurezza previsti dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro o Decreto Legislativo 81 del 2008, l’elenco degli elementi da sottoporre a controllo e l’atteggiamento da tenere nei confronti dei numerosissimi mezzi agricoli modificati senza che alle modifiche sia seguito l’aggiornamento della carta di circolazione.

Per quanto riguarda nello specifico i trattori: i mezzi immatricolati fino al 31 dicembre del 1973 dovranno essere sottoposti a revisione entro il 31 dicembre del 2017. A questi seguiranno quelli immatricolati fino al 1990 che andranno revisionati entro il 31 dicembre 2018, per proseguire fino ad arrivare a regime con una revisione ogni 5 anni per le macchine immatricolate dal 2016.

Per quanto concerne i soggetti autorizzati a effettuare la revisione, facendo riferimento al contenuto della bozza di Decreto attuativo predisposta dai ministeri competenti, dovremmo assistere ad una importante modifica: un comma grazie al quale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 270 del 1966, i soggetti pubblici e privati potranno richiedere l’espletamento della revisione delle macchine agricole presso sedi opportunamente attrezzate. Ciò in poche parole significa apertura al privato.

Una decisione derivante dalla probabile presa di coscienza da parte della motorizzazione delle oggettive difficoltà cui andrebbe incontro, anche solo per risolvere le problematiche di molte macchine operatrici nel raggiungere i centri di revisione.

In merito al problema riguardante le macchine modificate e prive di adeguamento sui libretti di circolazione, ci troviamo ad affrontare una situazione diffusa per l’assenza fino ad ora di controlli, la presenza di solo sette centri di omologazione in Italia e i costi, della quale i ministeri competenti non avevano idea. Una discussione ancora non conclusa, vuole definire la possibilità di accettare o meno deroghe alla messa a norma di queste macchine, tenuto conto che dopo 10 anni i libretti non si possono più aggiornare.

fabiana di cuia

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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