Arriva il casco-airbag per ciclisti che protegge testa e collo

Arriva il casco-airbag per ciclisti che protegge testa e collo. Una ricerca dell’università americana di Stanford potrebbe dare un importante contributo alla riduzione degli incidenti stradali che vedono coinvolti – purtroppo in misura crescente – ciclisti e autoveicoli. Grazie allo sviluppo realizzato dal bioingegnere David Camarillo e dal suo team una delle categorie degli utenti della strada più debole, assieme ai pedoni, potrebbe infatti avvalersi di una inedita tipologia di casco gonfiabile, una via di mezzo tra l’air bag e l’elmetto per ciclisti.

Il dispositivo del bioingegnere Camarillo rappresenta una importante evoluzione rispetto al casco air-bag già realizzato e presentato un paio di anni fa dall’azienda svedese Hoevding. Secondo i dati sperimentali pubblicati su fascicolo di settembre degli Annals of Biomedical Engineering, l’elmetto messo a punto a Stanford è in grado di migliorare di 6 volte la capacità di assorbire le decelerazioni di un normale casco da ciclisti, con evidenti vantaggi in tutti gli incidenti e soprattutto in quelli che coinvolgono auto e biciclette.

Il casco gonfiabile viene normalmente alloggiato in un collare che può essere inserito in un gilet o in una giacca e si espande in pochi millisecondi, con un sistema analogo a quello degli air-bag, andando a coprire completamente testa e collo, una sorta di ‘sacco’ protettivo che può essere determinante per salvare la vita del ciclista.

MULTE: E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DELL’EFFETTIVO CONDUCENTE

Non si scappa dall’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo conducente dell’auto al momento dell’infrazione: anche se il proprietario del mezzo propone ricorso e il giudice gli concede immediatamente la sospensione della sanzione, la comunicazione va inviata comunque entro 60 giorni dalla notifica del verbale. È quanto chiarito recentemente dalla Cassazione (sentenza dell’11 ottobre 2016). Tutte le volte in cui la polizia non può contestare immediatamente la contravvenzione al conducente, quest’ultimo riceve la multa a casa tramite raccomandata a.r. o viene consegnata a mano.

Tuttavia, quando insieme alla sanzione economica è prevista anche la decurtazione dei punti della patente, è richiesta la collaborazione del proprietario dell’auto per identificare chi effettivamente guidava il veicolo al momento dell’infrazione e infliggere la sanzione (la decurtazione dei punti) solo nei confronti di quest’ultimo (rimasto ignoto proprio perché non fermato dalla polizia).

A tal fine il proprietario del mezzo deve, entro 60 giorni dalla notifica della multa, comunicare all’agente accertatore i dati dell’effettivo conducente comprensivi del numero della patente dello stesso. Se questi non adempie non perde i punti, ma riceve una seconda sanzione ancora più salata (fino a mille euro). Il codice della strada esonera dalla comunicazione dei dati dell’effettivo conducente solo in presenza di un giustificato motivo (che non può essere, ad esempio, il fatto di non ricordare a chi si è prestata l’auto). Inoltre, secondo la giurisprudenza, il fatto di impugnare la multa davanti al giudice di Pace non esonera il proprietario dell’auto dalla comunicazione dei dati del conducente. E ciò vale anche se il magistrato, al deposito del ricorso, ha sospeso la multa.

fabiana di cuiaA cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

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