Autovelox: prevista la doppia segnalazione ma non è vincolante

La circolare del 7 agosto scorso del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno affronta il problema della legalità dei controlli di velocità delle forze dell’ordine su strade con o senza cartelli che indicano la misurazione della stessa.

I controlli programmati da parte degli agenti devono essere svolti, secondo quanto specifica la nuova circolare, poggiando a terra un cartello di preavviso ben visibile, ad una debita distanza dal controllo, anche quando sulla strada esiste una segnaletica fissa; in pratica è d’obbligo una doppia segnalazione dell’autovelox.

La doppia segnalazione non è però vincolante. Se le verifiche con l’autovelox sono sistematiche, sempre negli stessi posti, e sono presenti le segnalazioni fisse sulla strada allora il ricorso verrà rigettato, se il controllo avviene in un tratto di strada dove i controlli sono una tantum allora occorre il segnale mobile.

Le postazioni con autovelox fisse dovranno essere ben visibili e riportare un simbolo delle forze dell’ordine, che identifichi uno strumento di misura della velocità. Resta sempre in vigore la disposizione che le postazioni di controllo mobili della velocità debbano essere presegnalate, con dispositivi adeguati ad essere visti in tempo.

I segnali di  autovelox mobili possono essere collocati a distanze diverse, considerando le caratteristiche delle strada e di possibili intersezioni, ma mai superiori a quattro chilometri dal luogo del rilevamento. Il cartello mobile che avvisa di un controllo di velocità sulla strada deve essere chiaro ed identificare l’azione che è susseguente. Il segnale deve riportare immagini come quelle delle forze dell’ordine in uniforme o parti di essa, comunque deve essere compreso da tutti. Anche il veicolo che effettua la rilevazione della velocità deve essere distinguibile dagli altri, come la presenza dei lampeggianti.

La segnalazione della fine del controllo di velocità con postazioni occasionali non è contemplata ed è considerata solo la verifica dei veicoli che si trovano su quel senso di percorrenza. Mentre per i veicoli con controllo della velocità a bordo, scout speed, non è previsto alcun preavviso di controllo. Inoltre le forze dell’ordine ogni volta che riceveranno uno strumento nuovo o appena tarato dovranno verificarne l’attendibilità dei risultati.

La procedura non è scientifica ed impone di provare lo strumento su strada verificandone la congruità dei risultati, senza comminare sanzioni, e solo dopo che lo strumento è stato ritenuto efficiente procedere alle verifiche degli eccessi di velocità. Se lo strumento risulta fornire dati poco affidabili, dal controllo su strada delle forze dell’ordine, viene ritenuto non idoneo a comminare sanzioni e rinviato a taratura perché difettoso.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)