Ilva, le osservazioni di Arpa all’ultimo decreto – Richiesto documento di non aggravio sanitario

2-arpaTARANTO – Sono contenute in quattro pagine le osservazioni e la proposta di modifica al decreto legge n.191 del 4 dicembre 2015 inerente “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva”,  messe a punto dal direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, in riscontro ad una richiesta del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Ermete Realacci. Osservazioni che riguardano, tra l’altro, il ruolo degli organi di controllo, lo slittamento dei limiti di rispetto delle prescrizioni Aia e le responsabilità civili e penali su quanto accade nello stabilimento. Presente anche una proposta di modifica per chiedere ai futuri aggiudicatari dell’Ilva un documento di non aggravio sanitario fondato sulle Linee Guida VIIAS, a corredo dell’eventuale proposta di modifica del Piano ambientale. Di seguito i dettagli del documento visionato da InchiostroVerde.

Alessandra Congedo

I DETTAGLI DEL DOCUMENTO

Assennato si sofferma, innanzitutto, sull’art.1, comma 7, che introduce due importanti aspetti. Il primo riguarda l’eliminazione dell’obbligo di realizzare, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 in scadenza al 31 luglio 2015 (introdotto dall’articolo 2, comma 5, del decreto‐legge n.1/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015); il secondo è lo “snaturamento” nei contenuti e requisiti tecnici propri di una procedura autorizzativa integrata ambientale.

Il direttore di Arpa Puglia precisa che l’articolo 2, comma 5, del decreto‐legge n.1/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015 già prevedeva una prima deroga all’Ilva di attuare le prescrizioni, con il rispetto delle relative scadenze temporali, previste dal Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, consentendo di attuare entro il 31 luglio 2015, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data.

Il restante 20 per cento (delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015) si sarebbe dovuto attuare nei termini temporali, da scandirsi “con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, fatto salvo il termine ultimo di adeguamento fissato al 04 agosto 2016 (rif. art.2 comma 3-ter del DL n.61/2013 convertito con L. n. 89/2013). Le modifiche introdotte, invece, non solo definiscono che “il termine ultimo per l’attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016” ma, di fatto, vanificano la verifica dell’effettiva realizzazione dell’80 per cento.

Sempre l’art.2, comma 5, del DL n.1/2015 convertito in L. n. 20/2015 prevede che l’attuazione di almeno l’80 per cento del numero delle prescrizioni è necessaria per ritenere “attuato” il Piano e consentire la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento (rif. art. 1 del D.L. n. 207/2012 convertito in L. n. 231/2012).  Assennato ricorda che l’Ispra, insieme ad Arpa Puglia, ha condotto le attività ispettive in ambito AIA presso lo stabilimento siderurgico nei giorni 28,29, 30 e 31 luglio 2015, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Piano Ambientale ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.L n. 1/2015 convertito con L. n. 20/2015. Con una nota del 23 ottobre 2015, l’Ispra ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente gli esiti di tale  verifica per  consentire la definizione e la verifica dell’effettivo raggiungimento del limite imposto pari almeno all’80%.

«Dalla lettura del testo normativo, invece, sembrerebbe non essere più necessaria tale preliminare attestazione poiché sono slittati al 31 dicembre 2016 tutti i termini temporali previgenti – evidenzia Assennato – è evidente, inoltre, il disallineamento temporale tra la realizzazione degli interventi, ulteriormente posticipata al 31/12/2016, rispetto alla scadenza dell’autorizzazione dell’esercizio, fissata al 03/12/2015 dal D.L. n. 207/2012 convertito in L. n. 231/2012 a condizione, appunto, che venissero “adempiute le prescrizioni contenute  nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di  assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della  salute secondo  le migliori tecniche disponibili”»

Assennato analizza, poi, la seconda novità introdotta dall’ultimo decreto varato dal Governo che riguarda «il palese “snaturamento” nei contenuti e requisiti tecnici propri di una procedura autorizzativa integrata ambientale, perché con le varie decretazioni di urgenza, le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’Ilva hanno perso nel tempo le caratteristiche dell’ordinarietà. Già con l’emanazione del D.L. n.61/2013 convertito con L. n. 89/2013 veniva disposto, infatti, che il Piano Ambientale (approvato con successivo D.P.C.M. 14/03/2014) equivalesse a modifica dell’AIA. Con l’ultimo decreto-legge si prevede, di fatto, oltre al differimento dell’ultimo termine temporale per la realizzazione degli interventi dal 4 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, il rinvio dell’applicazione della Decisione 2012/135/UE della Commissione del 28 febbraio 2012 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio prevista entro l’8 marzo 2016».

ilva fabbriAssennato fa presente che «la procedura di riesame del decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 per l’esercizio dell’Ilva venne avviata, tra l’altro, proprio in rispetto della suddetta decisione che disponeva che “entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT , l’autorità competente garantisce che tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e  l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Pertanto, il rinvio dell’applicazione delle BAT Conclusions, da cui sono derivati i VLE# previsti dal Decreto di Riesame AIA, risulta essere in contrasto con il  “rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea” disposto con il comma citato. Inoltre, «limitare il rispetto ai soli valori emissivi, nelle more della realizzazione degli interventi entro il termine ultime fissato, assume il paradosso di rendere una procedura complessa ed integrata qual è l’AIA ad una semplice autorizzazione alle emissioni»».

Secondo il direttore generale di Arpa Puglia «tale scenario rende, per di più, non coerente l’obbligo previsto all’art.1 comma 3 del Decreto di Riesame n.547/2012 di accertare lo stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali con una periodicità trimestrale; in ossequio al quale Ispra, unitamente ad Arpa Puglia, ha espletato già 10 attività ispettive in sito, effettuato diversi contestazioni di violazioni all’Autorità competente e comunicazioni di reato all’Autorità giudiziaria., nonché proposte di diffide, recepite dall’Autorità competente, per mancata ottemperanza delle prescrizioni imposte. Tutto ciò, nella previsione di un differimento generale di tutti gli interventi, oltre a rendere nullo quanto effettuato sinora, priverebbe ulteriormente di efficacia l’attività di controllo  e verifica propria dell’Ente di Controllo».

L’art.1, al comma 8, prevede che “qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall’aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonchè quella per l’attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell’articolo 1, del decreto‐legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili”.

realacci«E’ bene precisare – sottolinea Assennato nel documento indirizzato a Realacci – che una eventuale modifica/integrazione del Piano Ambientale, equivalendo di fatto a modifica dell’AIA, così come disposto dal D.L. n.61/2013 convertito con L. n. 89/2013, non può prescindere dal coinvolgimento della Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 8 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., supportata ed integrata dagli enti territorialmente competenti. Il disposto normativo prevede, invece, che la fase istruttoria, nonché l’attuazione delle conseguenti modifiche del Piano (ove non viene specificato cosa si intenda per attuazione, se di carattere temporale o anche di verifica), sia espletata da un ulteriore comitato di tre esperti, nominato ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del DL n. 61/2013, in sostituzione, quindi, delle complesse e multidisciplinari competenza proprie di una Commissione IPPC.  E’ previsto, altresì, che l’autorizzazione di modifica del Piano avvenga con apposito D.P.C.M. su proposta dei Ministeri individuati e che, oltre tutto, valga anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale».

Assennato illustra anche una proposta di modifica: «L’Aggiudicataria dovrà presentare, a corredo della proposta di modifica del Piano, un documento di non aggravio sanitario fondato sulle Linee Guida VIIAS approvate dal Consiglio Federale con delibera del 22 aprile 2015. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma dovrà contenere il parere vincolante dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS)». 

C’è poi un cenno all’art.1, comma 6,  il quale prevede che “… in relazione alle condotte poste in essere dall’organo commissariale del gruppo Ilva  in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto‐legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.”.

Commenta Assennato nella parte finale del documento: «Si estende, pertanto, anche alla sfera civile, l’esonero già previsto per la responsabilità penale o amministrativa per le “condotte poste in essere in attuazione del Piano” di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.  Va da sé come ciò renda ancora più incerto l’obbligo (rimodulato con ben cinque provvedimenti autorizzatori normativi) di mettere in atto tutte quelle misure necessarie a garantire l’efficace e corretta condotta per la “adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”, oltre a rendere dubbia l’applicazione del regime sanzionatorio per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento prevista dall’articolo 1 comma 3 del DL n. 1/2015 convertito in L. n. 20/2015, nonché dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689». Ritenendo, quindi, che la responsabilità sia un requisito fondamentale per garantire l’adempimento di qualunque obbligo di legge, Arpa Puglia richiede la cassazione del precedente periodo prevedendo la reintegrazione delle suddette responsabilità.

 

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