Ilva, l’ultima diffida del ministero dell’Ambiente è sulla gestione dei rifiuti

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diffidaTARANTO – E’ datata 14 ottobre 2015, l’ultima diffida trasmessa dal Ministero dell’Ambiente all’Ilva in amministrazione straordinaria. Provvedimento che fa seguito alla nota dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) del 2 ottobre scorso, relativa agli esiti dei controlli effettuati sulla gestione del rifiuto CER 100208 (polveri Stock house dell’Afo 2). Lo stesso ministero rammenta all’azienda che l’autorità competente può procedere “alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno”. Il tutto nel rispetto della lettera b) dell’articolo 29-diecis, comma 9, del D. Lgs. 152/06. L’Ilva è quindi “invitata a comunicare tempestivamente al ministero e ad Ispra informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella nota”. 

Entriamo, ora, nel merito della nota Ispra alla base della diffida ministeriale, che fa riferimento agli esiti della visita ispettiva effettuata in Ilva dal 28 al 31 luglio. Questa terza visita trimestrale – che ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative – ha comportato sopralluoghi in talune aree dello stabilimento. Ecco cosa è emerso: In prossimità del silos contenente le polveri captate dal sistema di filtrazione della Stock House AFO 2 è stata constatata la presenza di n. 30 big-bags, di circa 1 metro cubo ciascuno, privi di identificazione. A tal proposito l’Ilva spa ha dichiarato trattarsi della produzione del rifiuto CER 100208 ancora presente in area di produzione ed in attesa di trasferimento a deposito temporaneo tramite ditte esterne, fornendo nel corso dell’ispezione attestazione della data di effettuazione dell’ultima operazione di svuotamento dei silos polveri, corredata dalla descrizione dei modi e dei tempi di esecuzione per la gestione del rifiuto”.

In merito al conferimento dei rifiuti  nelle discariche autorizzate per i rifiuti pericolosi e non pericolosi “è stata richiesta ad Ilva Spa la documentazione attestante lo stato della gestione, con particolare riferimento alla campagna di monitoraggio sulla rete piezometrica”. Nel corso dell’ispezione sono stati redatti verbali ed effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici. Inoltre, è stata acquisita la documentazione tecnica. Al termine della verifica di tale materiale, Ispra ha accertato d’intesa con Arpa Puglia, le seguenti violazioni delle prescrizioni Aia:

Al primo punto viene contestata la mancata identificazione dei big- bags rinvenuti il giorno 29 luglio 2015 nelle aree di produzione silos polveri di Stock House Afo 2 in violazione a quanto indicato al paragrafo 9.6.1 “Gestione dei Rifiuti Prodotti” del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), parte integrante del decreto Aia del 4 agosto 2011. La violazione relativa al controllo della tracciabilità dei rifiuti è altresì legata ad un obbligo previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 che prevede al primo comma quanto segue: “la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale”. Gli ispettori Ispra segnalano il mancato rispetto delle modalità e condizioni di legge che rendono applicabile il deposito temporaneo per le polveri estratte dai Silos di Stock House Afo 2.  Nel secondo punto, viene contestato ad Ilva anche il superamento dei termini di legge (60 giorni) per l’invio delle modalità di monitoraggio della rete piezometrica.

Per la violazione al primo punto, Ispra di intesa con Arpa ha proposto al ministero dell’Ambiente di diffidare Ilva affinché entro quindici giorni dalla ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari trasmetta a Ispra e Arpa la documentazione attestante le procedure e le modalità di gestione dei rifiuti adottate per il rispetto delle prescrizioni con particolare attenzione a quelli prodotti dai silos polveri di Stock House Afo, al fine di assicurare l’etichettatura degli imballaggi e la riduzione al minimo tecnicamente possibile dei tempi di trasferimento al deposito. Per la violazione al secondo punto, Ispra e Arpa chiedono che l’Ilva aggiorni la documentazione sinora trasmessa e proceda alla definizione dell’accordo richiesto con Arpa Puglia.

Inoltre, in riferimento all’art. 29-decies comma 9,  Ispra precisa che la violazione (al punto 1 e 2) non è stata accertata precedentemente nel corso dell’ultimo anno. Non scatta, quindi, la sospensione dell’attività per un tempo determinato. Sempre in merito alle inosservanze riguardanti la gestione dei rifiuti – in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell’articolo 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006 – la nota Ispra è stata inviata anche alla Procura dalla Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato segnalando che la redazione dell’informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di Ispra Alfredo Pini, Cesidio Mignini e Fabio Ferranti, ed è stata condivisa da Arpa Puglia. Staremo a vedere quali saranno gli eventuali sviluppi.

Alessandra Congedo

 

 

 

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