Decreto Ilva, ecco i testi degli emendamenti presentati dal Governo

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Sono tre gli emendamenti del governo al decreto Ilva depositati ieri nelle commissioni Industria e Territorio del Senato. La prima proposta prevede il disco verde per il “trasferimento delle somme sequestrate” a Emilio e Adriano Riva. Il testo riprende l’emendamento già riformulato dal presidente della commissione Industria, Massimo Mucchetti. Il secondo emendamento riguarda il finanziamento che punta alla “realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione”. L’organo commissariale “è autorizzato – si legge nell’emendamento – a stipulare finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato”.  Infine, un emendamento consente al fondo di rotazione per l’attuazione di politiche comunitarie di anticipare somme per dare “tempestiva esecuzione” a sentenze della corte di giustizia europea. 

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI IERI

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Il Governo
Il comma 1, è sostituito dai seguenti:
«Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l’organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme  sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell’articolo 1, comma 11- quinquies del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l’organo  commissariale è autorizzato a richiedere che il giudice procedente disponga l’impiego delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione,nell’ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751-bis, numero 1), del Codice civile. L’emissione è autorizzata ai sensi  dell’articolo 2412, sesto comma, del Codice civile.

Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro  delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al  Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto  Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle  obbligazioni, in misura pari all’ammontare di queste ultime. Le attività poste in essere da Equitalia  Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità procedente. Le  somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio  dell’emittente destinato in via esclusiva all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di  ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente. Al  patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del Codice civile.

1-bis. All’articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, le parole: «, non oltre  l’anno 2014» sono soppresse ».
Conseguentemente:
Al comma 2, le parole: «, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all’articolo  1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1,» sono soppresse e  le parole «è altresì titolare di altre contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «è titolare di
contabilità speciali». All’articolo 2, comma 8, le parole: «, e l’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24  giugno 2014, n, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» sono soppresse.

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Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. l’Organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca,  sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, è autorizzato a stipulare finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni  di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dalla procedura  commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi del art. 111, comma 1, n. 1 del regio  decreto n. 267, del 16 marzo 1942. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita,  incondizionata e irrevocabile. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e  delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2015. E’ autorizzata, allo  scopo, l’istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse.  Al relativo onere pari a 150 milioni per l’anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma  6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad  apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.»

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Il Governo
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(anticipazione fondo di rotazione)
All’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 è inserito il seguente  comma 9-bis:
“9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul  funzionamento dell’Unione europea, il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche  comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni comunitarie. Per il reintegro delle somme anticipate, il Fondo di rotazione provvede mediante rivalsa a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni sottostanti le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall’Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse Amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali”»

 

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