Decreto Ilva, ecco tutti gli emendamenti presentati

senatoE’ iniziata ieri, nelle commissioni Industria e Ambiente del Senato, l’illustrazione degli emendamenti presentati sul ddl n. 1733 riguardante l’Ilva e la città di Taranto. E’ probabile che le votazioni si concludano la prossima settimana visto che mancano ancora diversi pareri, tra cui quelli della commissione Bilancio. Tuttavia, per accelerare i lavori, come emerso dalla Conferenza dei capigruppo, nella giornata di domani, non ci sarà Aula e dunque le Commissioni interessate potranno proseguire l’esame del decreto legge. La Capigruppo ha inserito il Dl all’esame dell’Aula martedì prossimo, 10 febbraio appunto, come terzo punto all’ordine del giorno, dopo il Ddl sul negazionismo e quello sui reati ambientali. E’ quindi probabile che l’esame in Aula inizi mercoledì o giovedì prossimi. Ci sembra giusto nei confronti dei nostri lettori pubblicare tutti gli emendamenti presentati.

G/1733/1/10 e 13

GRANAIOLADIRINDINMATTESINIPADUASILVESTRO

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, reca disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e misure specifiche relative all’ILVA oltre che alla città ed all’area di Taranto;

            l’ILVA di Taranto copre il 40 per cento del fabbisogno nazionale di acciaio, la sua chiusura sarebbe dunque un disastro per le industrie del nostro Paese valutato intorno ai 5 miliardi di euro per i costi più elevati delle importazioni di materia prima;

            è, d’altra parte, altrettanto vero che il risanamento è condizione prioritaria per poter rivendere lo stabilimento perché nessuna azienda si accollerebbe una situazione nella quale ai costi industriali dovessero aggiungersi i costi del disastro ambientale;

            l’impegno diretto dello Stato e il passaggio dell’azienda all’amministrazione straordinaria, sono da questo punto di vista un’effettiva garanzia che al primo posto ci siano la salute dei cittadini e il recupero dell’ambiente;

            in tale ambito suscita qualche interrogativo la disciplina recata dall’articolo 3 del decreto in esame, che sembra collegare la disponibilità certa di risorse per il «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» all’utilizzo delle somme sottoposte a sequestro nell’ambito del processo penale a carico dei proprietari dell’ILVA,

        impegna il Governo:

            a chiarire come intenda assicurare la disponibilità di risorse certe per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

 

G/1733/2/10 e 13

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            l’articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 1 prevede, ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale,

        considerato che:

            soltanto con una sentenza definitiva di condanna e di confisca dei beni si potrebbe avere la disponibilità certa di tali somme;

            come è evidenziato dal dossier del Servizio del bilancio, il versamento in contabilità speciale e il presumibile successivo utilizzo di somme sottoposte a sequestro penale potrebbe determinare in futuro la necessità di interventi finanziari pubblici qualora all’esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato,

        impegna il Governo:

            a valutare l’opportunità di garantire ulteriori interventi finanziari pubblici, qualora all’esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato.

 

G/1733/3/10 e 13

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge in esame individua le risorse da trasferire per la realizzazione del programma sulla contabilità speciale del Commissario straordinario,

        considerato che:

            l’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2015 sancisce che l’attuazione degli interventi previsti è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto;

            l’articolo 6 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede che il Commissario straordinario è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine per la bonifica;

            per la realizzazione del Programma sono destinate misure da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

            le risorse di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell’area di Taranto;

            una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse previste deve essere trasferita al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto e può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi,

        rilevato inoltre che:

            il Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012 prevede che la Regione Puglia trasferisca sulla contabilità speciale del Commissario 50 milioni di euro volti alla bonifica e alla riqualificazione dell’area di Taranto, trasferimento, che, ad oggi, non è ancora pervenuto,

        impegna il governo:

            ad attuare le misure idonee volte a sollecitare la Regione Puglia a trasferire sulla contabilità del Commissario straordinario le risorse finanziarie così come previsto dal protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012.

 

G/1733/4/10 e 13

CASTALDIPETROCELLIGIROTTO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, in materia di interventi per l’attuazione delle prescrizioni previste nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 relativo allo stabilimento ILVA SpA, nonché per la bonifica, e l’ambientalizzazione dell’area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;

            risale al 19 dicembre 2014 l’ultima diffida nei confronti dell’Ilva SpA proposta dall’ISPRA al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dei controlli effettuati dai tecnici ISPRA ed ARPA Puglia nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2014, quando è stata effettuata la terza visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico;

            la visita ispettiva ha riguardato la verifica degli auto controlli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su alcune aree dello stabilimento. Inoltre, sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi. Ad esito delle attività svolte il 14 e 15 ottobre 2014, l’ISPRA ha riscontrato la violazione di diverse prescrizioni;

            come risulta dall’articolo pubblicato sul sito «inchiostroverde.it», il 23 gennaio 2015, la prima violazione riguarda: «l’inadeguata modalità per la prevenzione di eventi incidentali, in occasione dell’evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi dall’impianto di trattamento delle acque del reparto TNA2 (Treno Nastri), riscontrato nella pratica operativa standard risultata priva dell’indicazione dei provvedimenti che l’operatore addetto all’impianto deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi (al fine di ottemperare a quanto prescritto dai terzo capoverso § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 967) parte integrante decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011)»;

            la seconda violazione riguarda invece la «mancata attivazione, dal 01/07/2014 al 11/07/2014, sul punto di emissione in atmosfera E314 depolverazione secondaria linea D, di misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore (in osservanza a quanto previsto dal § 9.2 del PMC (pag. 165) parte. integrante del decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC, indicate da ISPRA a tutti i gestori di AIA statali con nota prot. 18712 del 01/06/2011 punto F), che prevedono l’esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, anche per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d’acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa». In pratica, per 10 giorni vi è stato un vuoto nella misurazione delle emissioni inquinanti;

            la terza violazione riguarda invece «il superamento del valore limite emissivo (VLE) in acqua sul punto di scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, (rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri nell’Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del decreto legislativo 152/06, riferito a scarico in acque superficiali, come prescritto al § 9.4 Emissioni in acqua § 9.4.2. Prescrizioni generali (pag. 924) del PIC nonché in tabella 114 del PMC (pag. 110), parti integranti del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011)»;

            la quarta sottolinea la «mancata adozione di idonee procedure e relative pratiche operative finalizzate a limitare/evitare impatti sull’ambiente durante il periodo transitorio nell’area IRF fino alla conclusione degli interventi prevista per il mese di luglio 2016, in violazione del § 9.6.1. Gestione dei rifiuti prodotti (PIC pag. 944) che prevede “che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell’arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull’ambiente”, come ad esempio l’adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, (previste dal § 9.4.13.1 (PIC pago 939, parte integrante del decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011), relativamente all’impiego di acqua per il raffreddamento e l’inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF»;

            l’ultima violazione evidenzia la gestione «non autorizzata di rifiuti relativamente all’attività di deferrizzazione della scoria eseguite presso l’IRF, in assenza di completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti per gli “Interventi di adeguamento”»;

            per tutte queste violazioni, ISPRA ed ARPA Puglia hanno chiesto all’Ilva di rimediare con specifici interventi,

        impegna il Governo:

            a porre in essere urgentemente ogni opportuna iniziativa volta a garantire che si adottino le misure indicate dall’Ispra e dall’Arpa Puglia per porre rimedio alle violazioni accertate e descritte in premessa;

            a garantire, anche per il futuro, che i risultati dei controlli’effettuati congiuntamente dai tecnici ISPRA e ARPA Puglia all’interno dello stabilimento Ilva e finalizzati alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell’AIA dell’ottobre del 2012, comportino, nell’immediato, l’adozione di misure volte ad ovviare alle eventuali violazioni riscontrate.

 

G/1733/5/10 e 13

FABBRIASTORREBORIOLIFASIOLOFISSOREFAVEROGIACOBBESCALIASILVESTROVALDINOSI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            l’articolo 1 dispone l’ammissibilità al regime dell’amministrazione straordinaria per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale in crisi e, pertanto, ammette l’applicabilità del medesimo ad ILVA S.p.A.;

            lo stesso articolo prevede per il commissario straordinario il potere di individuare, a trattativa privata, l’affittuario o l’acquirente dell’impresa tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

            l’articolo 2 dispone una serie di misure finalizzate al completamento del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,

        impegna il Governo:

            a garantire, anche a seguito della cessione o dell’affitto di ILVA S.p.A., il completamento del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, da parte dei soggetti responsabili.

 

G/1733/6/10 e 13

CASTALDIPETROCELLIGIROTTO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;

            il report sull’indagine effettuata sul Mar Piccolo da Arpa Puglia, in collaborazione con altri enti, nel 2014, rappresenta un vero e proprio approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie ed offre indicazioni importanti su come intervenire per il disinquinamento del primo seno di mar Piccolo contaminato da PCB, diossine e metalli pesanti. Emerge chiaramente che l’inquinamento è connesso alle attività dell’Ilva e dell’Arsenale Militare;

            in particolare, la sommatoria dei PCB evidenzia due massimi di concentrazione rispettivamente nella stazione n. 22, in prossimità delle Idrovore dell’ILVA (circa 4.652 pg/l) e nella stazione n. 13, in prossimità dello sbocco del canale Citrello (circa 2.251 pg/l) e, complessivamente, una situazione di maggiore presenza nella zona a nord del 1° seno, tra il fiume Galeso (1.024 pg/l) ed in prossimità del citro Galeso (1.080 pg/l) e gli ex Cantieri Tosi (1.103 pg/l);

            la sommatoria delle diossine (PCDD/F) e dei PCB diossina-simili (DL-PCB), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ), rileva un’area maggiormente impattata a ovest del 1º seno dove si riscontrano le concentrazioni massime nella stazione n. 22 (0.7068 pg WHOTE/L), in prossimità delle Idrovore dell’ILVA, e nella stazione n. 24 (0.5354 pg WHOTE/L), un presunto citro, e valori comunque importanti nella stazione 19 (0.259 pg WHOTE/L) e 20 (0.4285 pg WHOTE/L) in prossimità del citro Galeso;

            gli IPA, espressi come sommatoria complessiva, mostrano concentrazioni massime nella stazione n. 22 (circa 0.5 µg/l), in prossimità delle Idrovore dell’ILVA, nella stazione n. 13 (circa 0.15 µg/l), in prossimità del canale Citrello, e nella stazione n. 11 (0.1 µg/l), ad ovest del 1º seno;

            il Benzo(a)pirene, il cui limite indicato dalla Tabella 1/A del Decreto ministeriale n. 56 del 2009 è di 0.05 µg/l, ha un valore di poco inferiore nella stazione n. 22 (0.034 µg/l);

            la sommatoria dell’Indeno (1,2,3,C-D)pirene con il Benzo(g,h,i)perilene, normata in Tabella 1/A con un limite pari a 0.002 µg/l, presenta concentrazioni critiche nella stazione n. 22 (circa 0.05 µg/l), in prossimità delle Idrovore dell’ILVA, e nella stazione n. 5 (0.003 µg/l), nella zona sud del 1° seno, a ridosso del Ponte Punta Penna Pizzone;

            per quanto riguarda il Cadmio, a fronte di un valore limite di 0.2 µg/l riportato in Tabella 1/A, le stazioni n. 3 e n. 13 hanno rilevato una concentrazione pari a 0.4 µg/l, mentre le stazioni n. 8, n. 20 e n. 23 una concentrazione di poco superiore pari a 0.3 µg/l. Il Cromo totale non evidenzia superamenti del limite di 4 µg/l riportato in Tabella 1/B, mentre il Piombo, nella stazione n. 13 mostra un valore di concentrazione pari a 7.3 µg/l di poco superiore al valore 7.2 µg/l riportato in Tabella 1/B;

            in sintesi, tra i metalli le cui concentrazioni hanno superato gli Standard di Qualità Ambientale previsti dalle Tabelle 1A e 1B del Decreto ministeriale n. 56 del 2009, il Cadmio presenta i valori più alti nelle zone soggette ad apporti idrici superficiali in prossimità di insediamenti industriali (ex Cantieri Tosi-Foce Citrello, Arsenale, zona industriale di Taranto), così come il Piombo (nello specifico nella zona ex Cantieri Tosi-Foce Citrello),

        impegna il Governo:

            a garantire che nell’ambito della predisposizione del Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, di cui all’articolo 6 del presente provvedimento, si adottino gli opportuni interventi per risolvere le gravissime criticità ambientali descritte in premessa.

 

G/1733/7/10 e 13

GIROTTOCASTALDIPETROCELLI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto »,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;

            il report sull’indagine effettuata sul Mar Piccolo da Arpa Puglia, in collaborazione con altri enti, nel 2014, rappresenta un vero e proprio approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie ed offre indicazioni importanti su come intervenire per il disinquinamento del primo seno di mar Piccolo, contaminato da Pcb, diossine e metalli pesanti. Emerge chiaramente come l’inquinamento sia connesso alle attività dell’Ilva e dell’Arsenale Militare;

            in particolare, dal report emerge che la falda profonda risulta abbondantemente contaminata dal cuneo salino con evidenze sempre maggiori avvicinandosi alla linea di costa, così come la sua propensione a generare risorgenze sia a terra sia in Mar Piccolo con i citri. Per quanto riguarda le falde superficiali, il report afferma che, soggiacendo a profondità di molto inferiori rispetto a quella profonda, sono potenzialmente più a diretto contatto con matrici (suolo e acque) contaminate e, conseguentemente, possono essere loro stesse buoni vettori della contaminazione;

            si rileva inoltre come, anche grazie alle conformazioni orografiche ed alla tipologia litologica dell’area, parte del carico della falda superficiale possa ripiegare verso il Quartiere Tamburi e, da questo, nel 1º seno del Mar Piccolo,

        impegna il Governo:

            a garantire che nell’ambito della predisposizione del Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, di cui all’articolo 6 del presente provvedimento, si adottino gli opportuni interventi per affrontare la contaminazione della falda profonda e delle falde superficiali.

 

G/1733/8/10 e 13

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;

            a 15 chilometri dallo stabilimento Ilva, in località Vocchiaro, non a grande distanza da alcuni edifici residenziali, nel comune di Statte, in provincia di Taranto, è localizzato il deposito temporaneo Cemerad che ha operato nel campo della raccolta dei rifiuti radioattivi da applicazioni medico-industriali. La società di riferimento, la Cemerad Srl, è stata dichiarata fallita nel 2005 e dall’anno 2000 il deposito è sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo con affidamento in custodia giudiziaria all’assessore dell’ecologia del comune di Statte;

            la «Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse» della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata dalla medesima Commissione il 18 dicembre 2012, riferisce che «i rifiuti sono detenuti entro fusti metallici il cui numero non può essere facilmente determinato con esattezza, ma è stimato tra 12.000 e 14.000. Secondo quanto comunicato dall’ISPRA, il deposito si trova oggi in uno stato di sostanziale abbandono ed esposto a ogni possibile evento. Sia il capannone, sia i fusti presentano segni di notevole degrado»;

            nell’informativa del 10 ottobre 2014 la prefettura di Taranto ha comunicato che nel capannone sono conservati 16.724 fusti di cui 3.334 contengono rifiuti radioattivi mentre nei rimanenti 13.380 sono contenuti rifiuti decaduti;

            l’ISPRA in una nota trasmessa in data 2 maggio 2012 al dipartimento della protezione civile, alla regione Puglia, al prefetto di Taranto e al sindaco di Statte, a seguito di un sopralluogo effettuato sul sito nell’aprile 2012, aveva suggerito l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, in forza delle quali è stato bonificato il deposito CANRC di Castelmauro, in provincia di Campobasso. La disposizione richiamata stabilisce che, nelle situazioni che comportino un esposizione prolungata dovuta, tra le altre cause, a un impiego di sorgenti radioattive non più in atto, le autorità competenti per gli interventi adottano i provvedimenti opportuni;

            il 10 dicembre 2014 il prefetto di Taranto ha segnalato che il comune di Statte ha fatto pervenire una relazione con i quadri economici di due ipotesi alternative di intervento nel deposito, quantificando in 5.125.000 euro i costi relativi all’ipotesi di caratterizzazione dei fusti in loco e successivo smaltimento dei rifiuti speciali non radioattivi ed in 9.024.600 euro quelli relativi all’allontanamento di tutti i fusti per la successiva caratterizzazione e avvisi allo smaltimento;

            con riferimento alle ipotesi di intervento sul deposito del Comune di Statte, nella citata «Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse», la Commissione parlamentare di inchiesta affermava perplessità relative «al percorso complessivamente scelto dal comune di Statte, non economico e di nessun beneficio immediato, che impegna una cifra non trascurabile per una sola, parziale caratterizzazione, rinviando a un futuro indeterminato ogni operazione concretamente efficace per la riduzione del rischio»;

            recentemente la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita nella XVII legislatura, a seguito di un sopralluogo effettuato il 10 dicembre 2014 e della situazione emersa nelle audizioni del prefetto di Taranto e del sindaco di Statte, ha accertato le condizioni di gravissimo degrado del deposito, inadeguato nelle strutture e non protetto da eventi meteorologici avversi e dal rischio di effrazioni,

        impegna il Governo:

            ad assumere ogni iniziativa per l’immediata messa in sicurezza del sito Cemerad, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del deposito e del terreno circostante.

 

G/1733/9/10 e 13

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»

        premesso che:

            l’articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;

        considerato che:

            si rende necessario contrastare fenomeni di degrado ambientale, assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, nonché garantire il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali;

        considerato, altresì, che:

            dalle audizioni effettuate, in sede di esame del suddetto decreto, è emersa la necessità di condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell’intero sito di Taranto; individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali; individuare incentivi da destinare alle imprese già insediate che utilizzano tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti; individuare incentivi per l’attrazione di nuovi investimenti anche nell’ottica della riqualificazione industriale dell’area;

        si impegna il Governo:

            a stabilire con apposito decreto, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Arpa Puglia e dal Commissario alle Bonifiche, un cronoprogramma che preveda, in via prioritaria, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza d’emergenza per salvaguardare le falde acquifere sottostanti lo stabilimento Ilva; la caratterizzazione, messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni, dei sedimenti e delle falde contaminate dalle attività industriali di Ilva nei comuni di Taranto e di Statte, valutando con accurati studi resi pubblici, «l’opzione zero» ovvero metodi alternativi al dragaggio dei sedimenti per il Mar Piccolo;

            ad attivare un tavolo di concertazione con la Regione Puglia avente ad oggetto la predisposizione di un percorso per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti Ilva al fine di una ricollocazione in attività alternative ambientalmente e socialmente sostenibili, cosiddetti «green jobs» nonché la predisposizione di misure di sostegno al reddito che tutelino i lavoratori che non dovessero rientrare tra gli occupati nelle opere di dismissione, di riconversione e di bonifica dello stabilimento Ilva, in quelle di bonifica dei territori circostanti o per i dipendenti che non dovessero trovare impiego nei green jobs;

            a sollecitare il Ministero della salute alla creazione di un fondo presso il Ministero stesso che la regione Puglia possa utilizzare per l’esenzione del ticket sanitario per i cittadini di Taranto e Statte per almeno cinque anni.

 

G/1733/10/10 e 13

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»

        premesso che:

            l’articolo 6, del decreto-legge in esame individua il programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto;

        considerato che:

            con deliberazione del CDM del 30 novembre 1990 (approvato con DPR nel 1998), è stata individuata l’area ad elevato rischio ambientale, con una estensione pari a 564 Kmq;

            con decreto MATTM 10 gennaio 2000 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale (Sin) avente un’estensione di 116,93 Kmq;

            che da tale SIN risulta escluso anche il quartiere Tamburi, quartiere «tarantino» gravemente inquinato per l’eccessiva vicinanza allo stabilimento siderurgico Ilva;

            che dalle valutazioni ad oggi condotte e dagli scenari predisposti risulta necessario inserire nel sistema SIN anche altre zone comprese nell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale;

        si impegna il governo a:

            rivedere la complessiva strategia di bonifica e riqualificazione ambientale, e nelle more della perimetrazione definitiva del SIN, di includere, in via preliminare, d’intesa con la Regione Puglia, nel suddetto sito il quartiere «Tamburi».

 

G/1733/11/10 e 13

NUGNESMORONESEMARTELLIDONNOLEZZIBUCCARELLAPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»

        premesso che:

            il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell’A.I.A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 24 aprile 2013;

        considerato che:

            il primo rapporto Arpa Puglia sulla valutazione del danno sanitario dimostra che la completa applicazione delle prescrizioni AIA è in grado di attenuare i rischi ambientali e sanitari per la popolazione di Taranto, ma non risolve i problemi epidemiologici;

            l’AIA concede all’ILVA l’emissione di 0,1 ng di diossine per ogni m3 di fumi emessi; limite, che si raddoppia e triplica (0,2-0,3 ng/Nm3) se gli impianti di agglomerazione e sinterizzazione continuano la loro attività produttiva con conseguente emissione sull’area urbana di Taranto di 10.000 – 150.000 ng di diossine, di benzo(a)pirene, di cromo esavalente e di benzene, noti agenti cancerogeni, aumenterebbero del 15 per cento anche in caso di applicazione AIA;

        considerato inoltre che:

            l’articolo 41 della Costituzione sancisce che l’iniziativa economica privata è libera e può essere esercitata nel rispetto di altri diritti fondamentali come il diritto alla salute;

            l’articolo 2, comma 2, regola i rapporti tra valutazione del danno sanitario (VDS) e prescrizioni AIA, e dispone che la valutazione del danno non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell’AIA, rimettendo alla Regione la facoltà di chiederne il riesame; ciò comporta una valutazione a posteriori dell’analisi del danno;

        si impegna il governo:

            ad individuare misure volte alla tutela ambientale e sanitaria basate non su una «mera» valutazione del danno eseguita a posteriori, ma basata su un’analisi epidemiologica preventiva del rischio al fine di valutare l’impatto delle emissioni inquinati sulla popolazione presente nel territorio di Taranto.

 

G/1733/12/10 e 13

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBULGARELLIPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;

        premesso che:

            l’articolo 6, del decreto-legge in esame individua il programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto;

        considerato che:

            il giorno 26 luglio 2012 la Regione Puglia, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della coesione territoriale, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

            nell’atto di Intesa per le bonifiche sottoscritto il 26 luglio 2012, nella parte inerente agli interventi di bonifica è previsto – Intervento di Bonifica e/o MISE dei sedimenti contaminati del Mar Piccolo di Taranto, con particolare riferimento al 1° seno;

            l’oggetto dell’intervento prevede la progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica e/o MISE dei sedimenti risultati maggiormente contaminati all’interno di alcune aree del 1° seno del Mar Piccolo, in considerazione del complesso quadro ecologico ed ambientali e del sito, ulteriormente approfondito dall’elaborazione di un modello concettuale sito-specifico che evidenzi le interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi di contaminanti (fonti primarie e secondarie) degli interventi medesimi;

            l’area denominata 170 ha – Mar Piccolo, che occupa la fascia a sud del primo seno di Mar Piccolo, tra il Ponte Punta Penna ed il canale navigabile, prospiciente l’Arsenale della Marina Militare, estesa verso il largo per circa 900 metri, 1’11 giugno del 2004 fu oggetto di un APQ dal titolo «Progetto di risanamento ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto» sottoscritto da MATTM, MEF, Regione Puglia e il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, la cui copertura finanziaria era assicurata dal CIPE con la delibera n. 17/2003 (26M);

            il progetto redatto su tale area riguarda la bonifica dei sedimenti inquinati presenti e si articola in tre interventi: verifica tipologia dell’inquinamento; sperimentazione delle tecnologie di intervento e progettazione interventi bonifica; realizzazione degli interventi di bonifica;

            ad oggi, tale progetto non risulta ancora avviato;

            dalla ricognizione effettuata, dei 26,00 ME stanziati per l’accordo di programma, residuano nelle casse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20,80 ME in perenzione amministrativa, rispetto ai quali il MATTM ha richiesto alla Regione Puglia di individuare gli interventi da ammettere a finanziamento con nota del 03.03.2014 e del 06.06.2014;

        considerato inoltre che:

            per anni in Mar Piccolo si sono riversati gli effetti delle attività industriali, non solo Ilva, ma anche cantieristica navale e: navalmeccanica con l’Arsenale della Marina Militare, ad oggi sono stati rinvenuti, anche, ordigni bellici;

            nell’ambito delle attività di studio ed approfondimento delle conoscenze ambientali del Mar Piccolo, è stata prevista una caratterizzazione geotecnica dei sedimenti superficiali, localizzati in una zona antistante l’area militare dell’Arsenale della Marina Italiana;

            che dalle valutazioni ad oggi condotte il quadro ambientale emerso ha evidenziato una presenza di contaminanti organici e metalli pesanti su varie aree del bacino del Mar Piccolo. In particolare, per l’area a sud del 1º seno (la cosiddetta «Area 170 ha»), una contaminazione prevalente da PCB, Arsenico e Mercurio, e per il restante bacino una presenza cospicua di Mercurio, Rame, in misura minore Zinco e Piombo, nonché di PCB e Idrocarburi totali, uniti a PCDD, PCDF e PCB diossina simili (T.E.), soprattutto nel 1º seno;

        impegna il Governo:

            a sollecitare il Ministero della difesa, ed in particolare la Marina Militare, ad avviare una concertazione con il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per la bonifica, al fine di:

            – mettere a sistema una rete di monitoraggio;

            – procedere, in via prioritaria, alla rimozione degli ordigni bellici presenti nell’area 170 ha;

            a sollecitare la Regione Puglia ad individuare gli interventi da ammettere a finanziamento, al fine di permettere il trasferimento delle risorse finanziarie (20,8 ME) ai sensi dell’articolo 6 dell’APQ «Progetto di risanamento ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto» dell’11 giugno 2004.

 

G/1733/13/10 e 13

SCALIA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese d’interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto (disegno di legge n. 1733);

        premesso che:

            la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto riverbera i suoi effetti sugli altri stabilimenti ILVA del territorio nazionale, tra cui quello di Patrica in Provincia di Frosinone;

            lo stabilimento di Patrica è inserito in un contesto socio economico, quello della Provincia di Frosinone, che ha conosciuto negli ultimi decenni un profondo processo di deindustrializzazione, con la chiusura di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro, che ha portato al riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni-Fiuggi;

            lo stabilimento di Patrica è perfettamente inserito nei processi produttivi aziendali e quindi idoneo a continuare le proprie attività industriali;

        impegna il Governo:

            a valutare attentamente che il provvedimento in oggetto salvaguardi tutti i siti industriali, e i relativi livelli occupazionali, dislocati sul territorio nazionale afferenti alla gestione ILVA, compreso il sito di Patrica in Provincia di Frosinone.

 

G/1733/14/10 e 13

NUGNESMORONESEMARTELLIPETROCELLI

Il Senato,

        in sede d’esame del decreto-legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»

        premesso che:

            l’ultimo Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento relativi all’area di Taranto (SENTIERI) accerta inconfutabilmente il gravissimo danno arrecato alla salute pubblica con un aumento dell’incidenza tumorale media del 30 per cento;

            la Commissione europea ha più volte invitato l’Italia a risolvere la grave situazione di inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell’ILVA, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento, anche oltre lo stretto perimetro circostante, a causa della trasmissione degli inquinanti nell’aria;

            nel «primo rapporto sulla valutazione del danno sanitario» elaborato dall’ARPA Puglia si evince che la completa applicazione delle prescrizioni AIA, quando e se raggiunta, sarà in grado di attenuare i rischi ambientali e sanitari per i cittadini di Taranto ma non di renderli accettabili dal punto di vista sanitario ed epidemiologico;

            il suddetto documento elaborato da ARPA Puglia confronta le emissioni contestualizzate al 2010, con quelle che si avranno quando la realizzazione delle prescrizioni AIA sarà completa. La produzione di benzo(a)pirene, potente cancerogeno, si ridurrà, dopo l’applicazione dell’AIA, solo del 9 per cento, passando da 76 a 69 Kg/anno. Rimarranno sostanzialmente invariate (con riduzioni inferiori al 6 per cento) le emissioni convogliate di metalli pesanti cancerogeni e neurotossici come cadmio e piombo. Le emissioni di cromo esavalente e di benzene, altri noti agenti cancerogeni, dopo l’applicazione dell’AIA addirittura aumenteranno del 15 per cento. Nel caso del benzene e dei PCB (composti simili alle diossine), dopo l’applicazione completa dell’AIA ci sarà, secondo ARPA, addirittura un «incremento di concentrazione al suolo»;

            occorre considerare che la quantità di inquinanti emessi dall’ILVA è attualmente, e sarà anche dopo l’applicazione dell’AIA, direttamente proporzionale alla sua capacità produttiva. Per cui maggiore sarà la produzione, maggiore sarà la dispersione di inquinanti tossici nell’ambiente;

        considerato che:

            è necessario spostare il punto di osservazione dalla valutazione del danno alla valutazione epidemiologica preventiva del rischio, stabilendo un livello di produttività dell’azienda in grado di garantire una sicurezza sanitaria «accettabile» per i residenti esposti, cioè comparabile a quella di altre zone d’Italia considerate «non a rischio»;

            sebbene tale tipo di attività rientri tra quelle attività industriali ad alto potenziale inquinante In italia non è mai stato elaborato un piano economico industriale nazionale sulla produzione siderurgica che valuti tutti gli aspetti legati alla produzione siderurgica in Italia a fronte della volontà manifestata, anche con il decreto-legge n. 1 del 2015 oggi all’esame, di mantenere in attività le aziende che in Italia producono acciaio e il loro indotto;

            occorre valutare nell’ambito di un piano complessivo dell’acciaio la situazione del mercato e le sue probabili evoluzioni nel medio periodo alla luce delle nuove possibilità aperte dai mercati esteri in particolare dai paesi in via di sviluppo ponendo tale dato in costante comparazione con la valutazione preventiva del rischio ambientale e sanitario e determinando in tal modo il livello quali-quantitativo, cioè la massima soglia produttiva, ritenuta compatibile con un livello di rischio sanitario di reale tutela per la popolazione residente nelle aree oggetto di lavorazione e comparabile con quello di altre aree geografiche italiane considerate «non a rischio»;

        impegna il Governo:

            a elaborare un piano industriale nazionale decennale sulla effettiva possibilità produttiva del mercato italiano che tenga conto:

                a) della situazione del mercato e dei suoi possibili sviluppi nel medio e lungo periodo considerando il fatto che i cosiddetti Paesi emergenti, grandi esportatori di materie prime di cui noi siamo sprovvisti, si stanno da tempo organizzando a diventare essi stessi produttori;

                b) delle soglie di produttività ritenute competitive ma al tempo stesso in grado di portare il livello di rischio sanitario preventivo al livello considerato ecologicamente compatibile dagli studi di cui alla premessa, salvaguardando nel contempo il prioritario diritto alla salute delle popolazioni interessate ed il diritto al lavoro.

 

G/1733/15/10 e 13

STEFANODE PETRIS

Il Senato,

        premesso che:

            circa 200 imprenditori dell’indotto dell’Ilva hanno recentemente manifestato chiedendo l’intervento del Governo al fine di essere rassicurati sul pagamento del pregresso messo in pericolo dalle modifiche introdotte al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 347, la cosiddetta legge Marzano relativa alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

            il Presidente della Confindustria di Taranto ha affermato che la modifica applicata alla legge Marzano comporta il fatto che la garanzia sui crediti pregressi viene applicata soltanto ai cosiddetti «fornitori strategici», mentre per i «fornitori non strategici», vale a dire le aziende dell’indotto, la procedura concorsuale può comportare l’esigibilità del pregresso fino al 30 per cento dei crediti, secondo le disposizioni del giudice;

            senza un intervento sostanziale che tuteli la posizione delle imprese che vantano ancora una elevata esposizione di crediti nei confronti dell’Ilva, stimato tra i 350 e i 600 milioni di euro stando alle cifre fornite nelle commissioni riunite 10ª e 13ª durante le audizioni, gli imprenditori saranno costretti al blocco delle loro attività nell’Ilva, con il conseguente licenziamento di 3 mila dipendenti. Tale prospettiva ha già messo in allarme i sindacati del settore che annunciano che la misura paventata è da ritenersi a totale carico delle aziende, sia dal punto di vista retributivo sia da quello contributivo. Va profilandosi così nel territorio tarantino un aggravamento della situazione sociale e lavorativa alimentata da crescenti tensioni dovute alla lentezza e alle indecisioni sulle soluzioni da prendere;

            sono sempre più diffusi i segnali di allarme provenienti sia da Taranto, dove si registra uno stato di forte agitazione, sia da numerose imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. Le situazioni più critiche riguardano imprese che operano nel settore della manutenzione, della fomitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che, in questi anni di crisi dello stabilimento, hanno comunque consentito la continuità dell’attività produttiva in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale;

        impegna il Governo:

            ad attivarsi nelle modifiche necessarie a garantire con la necessaria urgenza il pagamento dei crediti pregressi a tutte le imprese dell’indotto Ilva, senza penalizzazioni ingiustificate;

            a prevedere margini più elastici di intervento volti alla individuazione di quei crediti strategici il cui pagamento sia necessario per assicurare la continuità produttiva ed evitare pregiudizi alla consistenza patrimoniale dell’impresa debitrice;

            a verificare, inoltre la possibilità di un coinvolgimento delle imprese creditrici nel capitale dell’Ilva ristrutturata.

 

G/1733/16/10 e 13

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»,

        premesso che:

            le norme contenute all’articolo 1 del presente provvedimento sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;

            la finalità della procedura è quella di assicurare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ma al contempo la medesima procedura determina da parte delle imprese fornitrici che vantano crediti nei confronti dell’ILVA l’impossibilità di avviare e proseguire azioni esecutive ovvero l’impossibilità di esigere la riscossione dei propri crediti;

            ad oggi, secondo quanto emerso nel corso dell’audizione di Confindustria presso le Commissioni riunite 10ª e 13ª, sono stimati circa 600 milioni di euro di crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. L’avvio di una procedura concorsuale in assenza di nuove risorse e di tutele specifiche rischia di scaricare sui creditori una parte consistente dell’onere finanziario di risanamento. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti. drammatici sull’intera economia e, in particolare, sul territorio tarantino;

            uno stato di forte agitazione è stato registrato in questi giorni a Taranto e nel resto del territorio nazionale. Le situazioni più critiche riguardano imprese che operano nel settore della manutenzione, della fornitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che sinora hanno comunque consentito la continuità dell’attività produttiva pur in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale;

        impegna il Governo:

            a garantire, durante la fase di procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo siderurgico di Taranto, la tutela dei crediti maturati da tutte le aziende fornitrici dell’indotto antecedentemente alla richiesta dell’ammissione alla medesima procedura, nonché durante la continuazione dell’esercizio dell’impresa.

 

1.1

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 1 sostituire le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale», con le seguenti: «le imprese».

        Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale».

 

1.2

GALIMBERTIPERRONE

All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sostituire le parole: «almeno uno stabilimento industriale», con la seguente: «imprese».

        Conseguentemente:

            b) al comma 2 sopprimere le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale»;

            c) al comma 4 sostituire le parole: «dello stabilimento industriale», con le seguenti: «dell’impresa».

 

1.3

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «uno stabilimento», con le seguenti: «un insediamento».

 

1.4

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 1 dopo le parole: «dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231», inserire le seguenti: «nel rispetto delle condizioni per l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a)del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

 

1.5

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria deve possedere i requisiti richiesti dal presente decreto-legge e in particolare le specifiche competenze economico-finanziarie richieste in materia di gestione di aziende in crisi ed aver maturato adeguata esperienza pregressa in situazioni di crisi aziendale».

 

1.6

PELINOPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ”1-ter. Nei casi di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario è altresì autorizzato al pagamento dei creditori anteriori che abbiano eseguito prestazioni necessarie per l’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”».

 

1.7

DI BIAGIOMARAN

All’articolo 1, dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ”1-ter. Nei casi di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario è altresì autorizzato al pagamento dei creditori anteriori che abbiano eseguito prestazioni necessarie per l’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”».

 

1.8

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All’articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

        ”4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente con bando pubblico, valutando con una commissione di esperti, nominati dalla commissione preposta e composta anche da membri rappresentanti del pubblico interesse, la capacità economica tale da garantire in via prioritaria le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, previo arresto delle fonti inquinanti, e quindi di determinare la reale fattibilità della continuità nel lungo periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la reale fattibilità della continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia degli attuali livelli occupazionali, od analoghi interventi a tutela del reddito, nonché la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall’Italia e garantendo il rispetto delle leggi in materia di norme ambientali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’autorizzazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”».

 

1.9

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «Fermo restando il» con la seguente: «Nel».

 

1.10

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sopprimere le parole: «e alle imprese del gruppo,».

 

1.11

PEPEMOLINARI

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «il commissario straordinario» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla sua nomina presenta al governo un piano industriale che preveda la piena applicazione del piano ambientale dell’8 maggio 2014, integrato dalle migliori tecniche disponibili come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 e successivamente».

 

1.12

PEPE

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «il commissario straordinario» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla sua nomina presenta al Governo un piano industriale  che preveda la piena applicazione del piano ambientale dell’8 maggio 2014, integrato dalle migliori tecnologie in assoluto come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 e successivamente».

 

1.13

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», apportare le seguenti modifiche:

        nel primo periodo sopprimere le parole: «l’affittuario o» e «a trattativa privata»;

        nel secondo periodo, sopprimere le parole: «il canone d’affitto o».

 

1.14

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «attraverso bando ad evidenza pubblica».

 

1.15

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «medio periodo» con le seguenti: «lungo periodo».

 

1.16

SCALIAASTORREFABBRIDALLA ZUANNAMIRABELLIPUPPATOVACCARI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» inserire le seguenti: «e delle imprese dell’indotto che risultino strategiche e funzionali alla prosecuzione delle attività dell’impresa in crisi o alla consistenza patrimoniale della stessa».

 

1.17

SCALIAASTORREFABBRIFISSOREGIACOBBEVALDINOSIVACCARI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» inserire le parole: «e delle imprese dell’indotto».

 

1.18

SCALIAASTORREFABBRIFISSOREGIACOBBEVALDINOSI

Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «dello stabilimento industriale» con le seguenti: «dell’impresa».

 

1.19

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «garanzia di adeguati livelli occupazionali» con le seguenti: «salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso il trasferimento all’affittuario o all’acquirente dell’obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».

 

1.20

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», nel primo periodo, sostituire le parole: «garanzia di adeguati livelli» con le seguenti: «salvaguardia degli attuali livelli».

 

1.21

VALDINOSIASTORREFISSOREGIACOBBEMIRABELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire le parole: «di adeguati livelli occupazionali», con le seguenti: «degli attuali livelli occupazionali e di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».

 

1.22

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire le parole: «di adeguati livelli occupazionali», con le seguenti: «degli attuali livelli occupazionali, anche delle imprese del gruppo, sul territorio nazionale».

 

1.23

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «attraverso il trasferimento all’affittuario o all’acquirente dell’obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».

 

1.24

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «di adeguati livelli occupazionali», inserire le seguenti: « e della prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell’indotto».

 

1.25

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e al possesso di tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente».

 

1.26

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Al comma 4, capoverso «4-quater», nel primo periodo, dopo le parole: «livelli occupazionali,», inserire le seguenti: «con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile,».

 

1.27

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire la parola: «rapidità», con la seguente: «efficienza».

 

1.28

SCALIAASTORREFABBRIDALLA ZUANNAMIRABELLIPUPPATOVACCARI

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle imprese dell’indotto, che abbiano emesso fatture nei confronti dell’ILVA S.p.A. per un importo pari ad almeno il 10 per cento del fatturato complessivo annuo per un periodo di tre anni antecedenti all’ammissione dell’ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1-bis».

 

1.29

SCALIAASTORREFABBRIDALLA ZUANNAMIRABELLIPUPPATOVACCARI

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle imprese dell’indotto, funzionali alla prosecuzione delle attività dell’impresa in crisi o alla consistenza patrimoniale della stessa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1-bis».

 

1.30

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Se la società acquirente o affittuaria è a capitale pubblico, il prezzo di cessione deve essere parametrato a quello di esproprio e il canone d’affitto deve essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore di esproprio dello stesso».

 

1.31

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «di affitto o».

 

1.32

COMPAGNONESCAVONE

Al comma 5, dopo le parole: «del presente decreto», inserire le seguenti: «previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente».

 

1.33

FUCKSIAMORONESENUGNES

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge».

 

1.34

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 5, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente».

 

1.35

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: «contestualmente all’obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».

 

1.36

FABBRIASTORRESCALIADALLA ZUANNAMIRABELLIPUPPATOVACCARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».

 

1.37

PELINOPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».

 

1.38

DI BIAGIOMARAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».

 

1.39

MORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 7 sopprimere le parole: «in ogni caso».

 

1.40

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 7 dopo le parole: «gli atti e i pagamenti compiuti in» inserire le seguenti: «favore dei lavoratori e quanto agli altri compiuti in».

 

1.41

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della par condicio creditorum e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse».

 

1.42

PELINOPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di evitare un grave pregiudizio alla loro continuità produttiva e occupazionale, le piccole e medie imprese accedono alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a condizione che siano creditrici di imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo l del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; b) sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347. La garanzia di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all’80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera».

 

1.43

DI BIAGIOMARAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di evitare un grave pregiudizio alla loro continuità produttiva e occupazionale, le piccole e medie imprese accedono alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a condizione che siano creditrici di imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; b) sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347. La garanzia di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all’80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.».

 

1.44

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Sono comunque garantiti i pagamenti relativi alle ditte terze dell’indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell’attività industriale e dei servizi».

 

1.100

I RELATORI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. L’articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge n. 347, è sostituito dal seguente: “L’ammissione delle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all’affittuario o all’acquirente”.».

 

2.1

SCALIAASTORREFABBRIFISSOREGIACOBBEVALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L’eventuale cessione degli stabilimenti industriali di ILVA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347, è subordinata alla presentazione da parte del potenziale acquirente al Commissario straordinario di un Piano industriale nel quale sono indicati gli investimenti che si intendono effettuare per garantire la ripresa e la continuità operativa degli stabilimenti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali e il riassorbimento dei lavoratori in mobilità».

 

2.2

SCALIAASTORREFABBRIFISSOREGIACOBBEVALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L’attività di gestione dell’impresa viene svolta senza ridurre i livelli occupazionali degli stabilimenti di proprietà dell’ILVA S.p.A.».

 

2.3

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il commissario straordinario, al fine di evitare un grave pregiudizio alla continuazione delle attività di impresa, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell’autorizzazione del programma di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un piano che assicuri l’integrale pagamento dei crediti anteriori. Il giudice delegato per la procedura autorizza l’esecuzione dei pagamenti previsti dal medesimo piano».

 

2.4

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a seguito della redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, l’autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della Regione competente per territorio».

 

2.5

PEPE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal regolamento della regione Puglia del 3 ottobre 2012, n. 24. Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la regione e il Ministero dell’ambiente alla procedura di revisione della stessa».

 

2.6

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole da: «i rapporti di valutazione del danno sanitario» fino alla fine, con le seguenti: «a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi delle leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l’autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa».

 

2.7

COMPAGNONESCAVONE

Al comma 2, dopo le parole: «n. 231», sostituire le parole da: «i rapporti di valutazione» fino a: «e successive modificazioni», con le seguenti: «a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l’autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa».

 

2.8

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del danno sanitario» inserire le seguenti: «nonché dell’impatto sulla salute» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del danno ambientale» inserire le seguenti: «e dell’impatto sulla salute».

 

2.9

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012» con le parole: «dal regolamento regionale 3 ottobre 2014 della Regione Puglia».

 

2.10

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario obbliga la regione competente a chiedere, entro trenta giorni dalla data di deposito del rapporto, il riesame delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. A tal fine, l’autorità competente è tenuta ad esprimersi nei successivi centoventi giorni».

 

2.11

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIBUCCARELLADONNOPETROCELLI

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

 

2.12

MORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

 

2.13

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        nel secondo periodo, sostituire le parole: «non può unilateralmente» con la seguente: «può» e la parola: «ma», con la seguente: «e».

 

2.14

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

2.15

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

2.16

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 2, nel terzo periodo, sopprimere le parole: «Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,».

 

2.17

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 2, nel terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».

 

2.18

COMPAGNONE

Al comma 2, nel terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la parola: «sono».

 

2.19

MARTELLINUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOPETROCELLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «a patto che non sia peggiorativo per la tutela ambientale e sanitaria».

 

2.20

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di prevenire ed evitare i danni sanitari che derivano dall’attività d’impresa, si applicano, secondo un’analisi epidemiologica preventiva del rischio, misure di prevenzione primaria.».

 

2.21

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sopprimere il comma 3.

 

2.22

MARTELLINUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

 

2.23

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici».

 

2.24

COMPAGNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «di gestione dell’», con le seguenti: «esercitata dall’».

 

2.25

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 3 sostituire la parola: «dell’impresa» con le seguenti: «, esercitata dall’impresa,».

 

2.26

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e costituiscono varianti ai piani urbanistici».

 

2.27

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. L’attuazione, nonché l’avanzamento degli interventi contenuti nel piano del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, devono essere pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

2.28

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il commissario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Dalla data di conversione del decreto, sono vigenti tutte le disposizioni previste dall’articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

2.29

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «proposta» con la seguente: «iniziativa».

 

2.30

COMPAGNONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponibilità» con la seguente: «comunicazione».

 

2.31

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponibilità» con la seguente: «comunicazione».

 

2.32

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e, qualora non resi entro tali termini,»  fino alla fine del comma.

 

2.33

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e qualora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo».

 

2.34

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 4, nel secondo periodo, sostituire la parola: «positivo» con la seguente: «negativo».

 

2.35

FUCKSIACASTALDIMORONESENUGNES

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati».

 

2.36

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sopprimere il comma 5.

 

2.37

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione del piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell’AIA prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all’articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA e ad ARPA Puglia una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell’adeguatezza delle attività svolte dall’ISPRA e da ARPA Puglia».

 

2.38

COMPAGNONESCAVONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione del Piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell’AIA prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 all’articolo 2 comma 7. Entro il 31 dicembre 2015, e successivamente con scadenza trimestrale, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente, all’ISPRA e ad ARPA PUGLIA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano, in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell’adeguatezza delle attività svolte dall’ISPRA e da ARPA Puglia».

 

2.39

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva all’adozione del piano industriale e la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell’Autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri14 marzo 2014 all’articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all’Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano suddetto e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell’adeguatezza delle attività svolte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall’Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia).»

 

2.40

MORONESEMARTELLINUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, nella loro totalità e dopo la valutazione di un’apposita Commissione istituita presso il Comune di Taranto i cui membri sono nominati: dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, da un comitato di cittadini di Taranto e da una rappresentanza di lavoratori dell’ILVA nella misura di due per ogni categoria. Ai fini dell’attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, deve redigere una relazione da inviare al Commissario Straordinario, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto Superiore protezione Regionale Ambientale (ISPRA) sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo comma. In ogni caso, per le prescrizioni non attuate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancata ottemperanza delle prescrizioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, legittima il sindaco di Taranto ad operare ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini dell’attuazione del primo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

 

2.41

MOLINARIPEPE

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Le misure previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 devono essere attuate entro il 31 luglio 2015 nella misura dell’80 per cento del valore economico complessivo previsto dagli interventi del piano ambientale di cui al decreto precedente. Entro il 15 settembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la decadenza dell’autorizzazione integrata ambientale del 22 ottobre 2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Entro il 30 giugno del 2016 è attuato il 20 per cento delle restanti prescrizioni previste dal piano ambientale come integrato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005».

 

2.42

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sopprimere il primo periodo;

            b) al secondo periodo dopo le parole: ”Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” inserire le seguenti: ”, all’Arpa Puglia”;

            c) sostituire il terzo periodo con il seguente: ”Il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2016”».

 

2.43

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

 

2.44

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2016 sono realizzate tutte le prescrizioni in esso contenute».

 

2.45

MORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLIFUCKSIACASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate tutte le prescrizioni in scadenza a quella data».

 

2.46

FABBRIASTORRESCALIAVACCARI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano state realizzate, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data».

 

2.47

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Al comma 5, nel primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando l’obbligo di integrale attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,».

 

2.48

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 5 dopo le parole: «si intende attuato» inserire la seguente: «parzialmente».

 

2.49

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, nel primo periodo, sopprimere le parole: «, almeno nella misura dell’80 per cento,».

        Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.

 

2.50

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire la cifra: «80» con la seguente: «100».

 

2.51

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole: «almeno nella misura dell’80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data» con le seguenti: «almeno le prescrizioni in scadenza a quella data e quelle urgenti e necessarie a tutela della salute pubblica della popolazione e dei lavoratori».

 

2.52

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «almeno nella misura dell’80 per cento», inserire le seguenti: «in rapporto alle risorse complessive occorrenti».

 

2.53

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «80 per cento», inserire le seguenti: «in termini di impegno complessivo di spesa».

 

2.54

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 5, sostituire nel primo periodo le parole: «in scadenza in quella data», con le seguenti: «, incluse quelle più rilevanti relative alla copertura dei parchi minerari, al completamento della chiusura dei nastri trasportatori, ai lavori di adeguamento degli impianti presenti nelle aree Agglomerato, Altiforni, Acciaierie e Cockerie nonché agli interventi concernenti l’area a caldo e gli impianti di sinterizzazione» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2016».

 

2.55

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole: «le prescrizioni in scadenza a quella data», inserire le seguenti: «, comprendendo comunque quelle di carattere sanitario».

 

2.56

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che nell’80 per cento delle prescrizioni realizzate siano ricompresi gli interventi più urgenti e necessari per la tutela della salute. Le prescrizioni non effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2016».

 

2.57

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario individua quali prescrizioni attuare, prioritariamente in ragione delle esigenze ambientali e sanitarie».

 

2.58

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2015 devono essere attuate tutte le altre prescrizioni».

 

2.59

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 5, nel terzo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare,», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata,».

 

2.60

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non può superare in ogni caso la data del 31 dicembre 2016».

 

2.61

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che in ogni caso non può superare il termine ultimo stabilito dal piano di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».

 

2.62

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli obblighi derivanti da prescrizioni ambientali aggiuntive».

 

2.63

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. La valutazione delle prescrizioni prioritarie, urgenti e necessarie per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, è effettuata sulla base dei documenti tecnici resi dalle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un Comitato istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri, in numero pari a due per ciascuna realtà rappresentata, sono nominati dal MATTM, dall’Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dalle associazioni di cittadini e dai lavoratori ILVA. Al fine dell’istituzione del Comitato di cui al precedente comma, non sono previste spese o oneri aggiuntivi gravanti sulla finanza pubblica».

 

2.64

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sopprimere il comma 6.

 

2.65

PEPEMOLINARI

Sopprimere il comma 6.

 

2.66

CASTALDIPETROCELLIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Sopprimere il comma 6.

 

2.67

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sopprimere il comma 6.

 

2.68

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Sopprimere il comma 6.

 

2.69

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico.

        6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        6-ter. Il Garante, avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell’ambito delle competenze proprie dell’Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che il commissario straordinario, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

2.70

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «previsti dall’articolo 6» fino alla fine del periodo.

 

2.71

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b)c) e d) dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

 

2.72

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLISCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

 

2.73

CASTALDIPETROCELLINUGNESGIROTTOMORONESEMARTELLI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

 

2.74

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

 

2.75

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le condotte poste in essere» fino a: «non possono» con le seguenti: «L’attuazione del Piano di cui al periodo precedente non può».

        Conseguentemente sostituire le parole: «costituiscono» con la seguente: «costituisce».

 

2.76

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 6, nel secondo periodo, sostituire le parole: «al periodo precedente non possono dar luogo» con le seguenti: «ai precedenti periodi possono dare luogo».

 

2.77

CASTALDIPETROCELLINUGNESGIROTTOMORONESEMARTELLI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «penale o».

 

2.78

CASTALDIPETROCELLINUGNESGIROTTOMORONESEMARTELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «funzionalmente delegati,» inserire le seguenti: «tranne che in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro».

 

2.79

CASTALDIPETROCELLIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «funzionalmente delegati,» inserire le seguenti: «tranne che abbiano agito con dolo o colpa grave,».

 

2.80

CASTALDIPETROCELLINUGNESGIROTTOMORONESEMARTELLI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto costituiscono» fino alla fine del comma.

 

2.81

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOPETROCELLI

Al comma 6, nel secondo periodo, sostituire le parole: «, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «fino e non oltre il 31 dicembre 2016».

 

2.82

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «in quanto» con la seguente: «se».

 

2.83

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 6, dopo le parole: «regole preventive» inserire la seguente: «precauzionali».

 

2.84

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione di quanto previsto per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni di accesso in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 195 del 2005».

 

2.85

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. In ogni caso se entro il 31 dicembre 2016 non saranno realizzate tutte le prescrizioni AIA, resta ferma l’eventuale responsabilità penale e amministrativa del commissario sub commissario e suoi delegati per la mancata attuazione delle stesse».

 

2.86

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZATARQUINIOBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLISCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, alla lotta ai tumori con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, la Regione Puglia è autorizzata a predisporre un piano per la realizzazione di un polo di onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. Le risorse necessarie alla realizzazione del piano di cui sopra saranno stanziate dal CIPE nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica, anche nell’ambito delle riprogrammazioni delle risorse di cui alla delibera CIPE 21/2014. Il piano è approvato con decreto del Ministro della salute d’intesa con la Regione Puglia, sentita la provincia di Taranto».

 

2.87

MARTELLIMORONESENUGNESDONNOLEZZIBUCCARELLAPETROCELLI

Sopprimere il comma 7.

 

2.88

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sopprimere il comma 7.

 

2.89

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Sopprimere il comma 7.

 

2.90

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLIPETROCELLI

Sopprimere il comma 8.

 

2.91

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano altresì l’articolo 4, comma 3 e l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP,IRES, INAIL ed INPS. Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l’articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l’attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza».

 

2.92

GALIMBERTIGIBIINOPELINOBOCCAPERRONEZIZZA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP ed INAIL. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione, pari a 20 milioni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

2.93

MARTELLINUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNO

Al comma 9 sopprimere le parole: «I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e».

 

2.94

MARTELLINUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNO

Sopprimere il comma 10.

 

2.95

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione e gli enti locali coinvolti dalla gestione commissariale».

 

2.96

FABBRIASTORRESCALIAPUPPATOVACCARI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, altresì, l’articolo 4, comma 3, limitatamente alle sole imprese di autotrasporto, e l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP e INAIL.».

 

2.0.100

I RELATORI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggetti ad amministrazione straordinaria)

        1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, fino a un importo di euro 24.000.000, sono destinate per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

        2. Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 2-ter,del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell’impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell’attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

        3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.».

 

3.1

MUCCHETTICALEOFABBRIMIRABELLISCALIAVACCARI

Il comma 1, è sostituito dai seguenti:

        «1. Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39, l’organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell’articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 89. A seguito dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l’organo commissariale è autorizzato a richiedere che il giudice procedente disponga l’impiego delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito portato dalle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell’articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma subordinato alla soddisfazione dei diritti, nell’ordine, di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria prededucibili nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751-bis n. 1) del codice civile. L’emissione è autorizzata ai sensi dell’articolo 2412, comma 6, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all’ammontare di questi ultimi. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell’emittente destinato in via esclusiva all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni della Sezione XI, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.

        1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 89, al comma 11-quinquies, le parole: «, non oltre l’anno 2014» sono soppresse».

        Conseguentemente:

        Al comma 2, le parole: «oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all’articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1» sono soppresse.

        All’articolo 2, comma 8, le parole: «, e l’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» sono soppresse.

 

3.2

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è sostituito dal seguente:

        «11-quinquies. Esclusivamente ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente trasferisce all’impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A quale gestore exlege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore exlege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità giurisdizionale procedente».

        «1-bis. Ai soli fini dell’attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e di quanto previsto dal comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il commissario straordinario può costituire un patrimonio destinato ai sensi degli articoli 2247-bis e seguenti del codice civile. La costituzione del patrimonio destinato è disposta sentito l’organo di amministrazione della società titolare dello stabilimento oggetto del commissariamento. Il Commissario straordinario è autorizzato altresì all’emissione di un prestito obbligazionario, il cui rendimento è pari al rendimento del Fondo unico giustizia, per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria.

        1-ter. In caso di affitto o cessione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, resta fermo il vincolo di destinazione del patrimonio separato ai soli fini di attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

        1-quater. Il commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Parlamento e ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico il rendiconto di gestione relativo allo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1-bis e finalizzati all’attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».

 

3.3

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNILIUZZIPERRONEPICCOLI

Al comma 1, capoverso 11-quinquies, nel primo periodo, dopo le parole: «attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta al commissariamento», inserire le seguenti: «nonché per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa».

 

3.4

MORONESENUGNESDONNOLEZZIBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, capoverso 11-quinquies, sostituire le parole: «all’attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata», con le seguenti: «solo per le opere di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati».

 

3.5

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, capoverso 11-quinquies, sostituire le parole: «all’attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata», con le seguenti: «all’attuazione prioritaria degli obblighi connessi alla realizzazione delle prescrizioni ambientali e dei necessari interventi di risanamento e bonifica».

 

3.6

MOLINARIPEPE

Al comma 1, capoverso 11-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all’applicazione del principio chi inquina paga come previsto dalla direttiva europea 2014/35/CE, ovvero per la realizzazione delle bonifiche esterne all’impianto siderurgico e di infrastrutture di prevenzione e assistenza sanitaria. In ragione degli obiettivi previsti per l’uso delle somme sottoposte a sequestro penale queste vengono così ripartite:

            a) 20% per la realizzazione di un centro sanitario specializzato per la prevenzione e cura delle malattie oncologiche e legate all’inquinamento;

            b) 75% per la realizzazione di bonifiche esterne all’Ilva nel perimetro previsto dalla mappatura SIN a partire dalle aree agricole e la messa in sicurezza delle falde;

            c) 5% per l’istituzione di un fondo per il risarcimento di allevatori e mitilicoltori danneggiati dall’inquinamento».

 

3.7

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 1, capoverso «11-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex legedel Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità giurisdizionale procedente».

 

3.8

NUGNESMORONESEMARTELLIDONNOLEZZIBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Se la mancata attuazione delle prescrizioni oggetto di diffida ha determinato o può determinare un danno ambientale o una situazione di esposizione a pericolo per la salute della popolazione interessata che rendano necessari urgenti interventi di bonifica o messa in sicurezza, l’autorità competente può richiedere, con ricorso al Tribunale territorialmente competente, allegando prova delle violazioni e delle diffide ad adempiere inviate al soggetto obbligato, l’attribuzione delle somme necessarie ad attuare gli interventi strettamente necessari alla tutela pubblica, in sostituzione del soggetto obbligato, mediante confisca del patrimonio anche per equivalente patrimoniale delle somme strettamente necessarie ad attuare tali interventi. In tal caso il Tribunale fissa un’udienza in contradditorio tra le parti all’esito della quale provvede con decreto immediatamente esecutivo. Resta salvo in caso di accertamento di responsabilità da parte di soggetti terzi il diritto di rivalsa del soggetto responsabile.

        1-ter. Quanto previsto dal precedente comma si applica alle aziende che si trovano in amministrazione straordinaria come previsto dal comma 1 articolo 1 del presente decreto legge».

 

3.9

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «le risorse assegnate» con le seguenti: «500 milioni di euro assegnati».

 

3.10

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica» con le seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro e comunque garantendo la neutralità dei saldi di finanza pubblica».

 

3.11

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNILIUZZIPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il giudice delegato, ai sensi dell’articolo 3 comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazione, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, può autorizzare il Commissario straordinario al pagamento dei creditori commerciali maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediate il ricorso alle risorse di cui al comma 1».

 

3.12

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 3, dopo le parole: «periodica informativa» aggiungere la seguente: «mensile».

 

3.13

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti Locali e pubblica ogni spesa su sito internet dedicato ai fini della trasparenza e pubblica consultazione».

 

3.14

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

 

3.15

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il giudice delegato per la procedura verifica la congruità della spesa relativa agli interventi finalizzati all’attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».

 

3.16

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le rendicontazioni previste dal primo comma devono essere pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare».

 

3.17

PEPEMOLINARI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Al fine di garantire con urgenza l’avvio della messa in sicurezza e delle bonifiche a Taranto e per evitare che il danno ambientale e sanitario comprometta ulteriormente il territorio e la salute della popolazione, i Ministeri dell’ambiente e della salute procedono nel termine perentorio di quarantacinque giorni dall’approvazione del presente provvedimento di legge, alla determinazione del danno ambientale e sanitario per tutte le fonti inquinanti nel SIN di Taranto come definito dalla direttiva 2004/35/CE, dall’articolo 18 della legge n. 349 del 1986 come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 parte VI. Conclusa la procedura di definizione del danno ambientale, il Ministero dell’ambiente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Taranto entro e non oltre sette giorni. La Procura di Taranto procede, nei confronti dei soggetti che hanno causato il danno ambientale e sanitario, al sequestro dei beni mobili e immobili, titoli della proprietà per l’equivalente della somma prevista dal danno ambientale al fine di garantire le risorse per la realizzazione della messa in sicurezza e delle bonifiche, nonché il risarcimento dei danni da illecito derivanti dalla condotta causa del danno ambientale, dei quali sia in corso l’accertamento. In caso d’inosservanza da parte dei Ministeri dell’ambiente e della salute dei tempi previsti dal presente comma, la procura della Repubblica di Taranto nomina un collegio di periti per la definizione del danno ambientale sanitario per l’applicazione di quanto disposto nel secondo comma».

 

3.18

MORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo controlli semestrali per verificare l’aggravarsi del danno preesistente e valutando i dati dell’ARPA Puglia».

 

3.19

COMPAGNONESCAVONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti anche i Comuni interessati».

 

3.20

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 5 per cento del ricavato dall’esercizio dell’azione di rivalsa viene riconosciuto ai Comuni interessati, che lo destinano alla realizzazione di azioni di compensazione o di mitigazione ambientale o alla realizzazione o completamento di opere infrastrutturali».

 

3.21

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «le pendenze tuttora aperte» con le seguenti: «i procedimenti pendenti tuttora aperti».

 

3.22

DI BIAGIOMARAN

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

            «a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: “previo parere dell’Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

            b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La liquidazione è stabilita pari a euro 150.000.000” e non è soggetta ad azione revocatoria. Il pagamento da parte di Fintecna S.p.A. è definitivo e preclude nei confronti della stessa ogni azione risarcitoria concernente danni ambientali prodotti antecedentemente al 16 marzo 1995.».

 

3.23

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, da rendere entro trenta giorni dalla ricezione,».

 

3.24

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDI

Al comma 5, ultimo periodo, le parole: «affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «affluiscono nella contabilità speciale di cui all’articolo 1 comma 11-quinquies del decreto-legge n. 61 come modificato dal presente decreto».

 

3.25

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono vincolate alla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica e risanamento volti alla tutela della salute pubblica».

 

3.26

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l’Arpa Puglia a procedere, per l’anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l’Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.».

 

3.26-bis.

PEPEMOLINARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale, assicurare rigorosi livelli di tutela della salute pubblica e puntuale prevenzione e controlli ambientali, la Regione Puglia, valutata temporaneamente la prioritaria assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l’Arpa Puglia a procedere, per l’anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo inderminato nella misura del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l’Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della regione, la quale assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».

 

3.27

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione della città di Taranto circa i livelli di contaminazione ambientale e di eventuali effetti sanitari nonché potenziare le capacità di controllo e di programmazione in campo ambientale e sanitario, alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate, garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, a favore della Regione Puglia finalizzata a incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente.

        5-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

 

3.28

AMORUSOPELINOPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. I danni eventuali a persone e cose causati dall’inquinamento dell’ILVA S.p.A, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, accertati con sentenza, saranno corrisposti con fondi prelevati nella misura del 10 per cento degli utili prodotti dalla gestione Ilva e dalla vendita della medesima azienda, o, in mancanza, da FINTECNA S.p.A., che comunque sarà tenuta all’anticipazione delle somme risultanti dagli eventuali provvedimenti giudiziari emessi. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.29

PELINOGASPARRIPERRONEPICCOLI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di garantire il pagamento della totalità dei crediti pregressi sinora maturati dalle imprese dell’indotto di ILVA S.p.A., è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015.

        5-ter. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.30

AMORUSOPELINOPERRONE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell’ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga alle imprese dell’indotto l’intero importo dovuto loro dall’ILVA S.p.A., comprensivo degli interessi moratori maturati.

        5-ter. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.31

AMORUSOPELINOPERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i soli crediti certi liquidi ed esigibili maturati alla medesima data, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a corrispondere le somme dovute alle imprese dell’indotto dell’ILVA S.p.A.

        5-ter. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.32

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZATARQUINIOBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi, ai dipendenti diretti e indiretti dell’ILVA S.p.A. è concessa l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), di cui all’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, allo scopo di fornire ai predetti lavoratori un’indennità mensile di disoccupazione.

        5-ter. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, valutato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.33

AMORUSOPELINOPERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di garantire misure di sostegno alle imprese dell’indotto dell’ILVA S.p.A., le cartelle esattoriali emesse nei confronti delle medesime imprese, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati, sono sospese fino al pagamento della totalità dei crediti pregressi.

        5-ter. Alla copertura dell’onere di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

3.34

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZATARQUINIOBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. All’articolo 2 del decret-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge  6 febbraio 2014, n. 6, al comma 4-quinquies le parole: “di Taranto e di Statte” sono sostituite dalle seguenti: “di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano”»

        5-ter. All’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4-octies:

                1) le parole: “, per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “, per il 2015, la spesa di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro”;

                2) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero”.

            b) sostituire la rubrica con la seguente: “(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto, Statte, Massafra Crispiano)”».

 

3.35

PEPEMOLINARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per i lavoratori attualmente dipendenti di ILVA S.p.A, il cui lavoro viene dichiarato altamente usurante, e che hanno esercitato un’attività lavorativa di almeno 22 anni è prevista la possibilità di esercitare il diritto al prepensionamento. Chi non esercita questo diritto viene inserito nell’elenco dei lavoratori che avvieranno i progetti di bonifiche attraverso il supporto del Fondo sociale europeo. La copertura finanziaria è a valere sul fondo di riserva e speciale del Ministero dell’economia e finanze».

 

3.100

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell’area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati dieci milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e successivo decreto del Segretario generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 ottobre 2012.»

 

3.0.1

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZATARQUINIOBRUNIPERRONELIUZZI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per contrastare il degrado ambientale e difendere la salute pubblica)

        Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la regione Puglia, nell’ambito delle procedure normative vigenti, è autorizzata a procedere per l’anno 2015 all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie e certificate dagli organi di controllo.».

 

4.1

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Sopprimere l’articolo.

 

4.2

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Sopprimere l’articolo.

 

4.3

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Sopprimere l’articolo.

 

4.4

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4

L’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato».

 

4.5

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i requisiti tecnici sono soddisfatti se rispettano quanto indicato nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all’emanazione delle relative conclusioni sulle BAT».

 

4.6

MORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’ILVA di Taranto devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

4.7

NUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «sono approvate» inserire le seguenti: «con l’obbligo di recepimento delle prescrizioni e integrazioni richieste da ARPA Puglia entro 30 giorni dall’approvazione del piano. In caso di mancato recepimento delle suddette prescrizioni e integrazioni il piano si intende non approvato».

 

4.8

PEPEMOLINARI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «sono approvate» inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolate dell’Ispra che ne certifica la conformità alla legislazione ambientale nazionale e alle direttive europee».

 

4.9

PEPEMOLINARI

Al comma 2, capoverso 6, dopo le parole: «Sono approvate» inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolate dell’Ispra ne certifica la conformità alla legislazione ambientale nazionale e alle direttive europee».

 

4.10

DI BIAGIOMARAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento interno e comunitario, l’attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l’ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

        2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla Direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell’impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 ovvero in applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 18 dicembre 2006, se più favorevole. In questo caso, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale provvede ad accertare l’assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell’articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di 12 mesi dall’avvenuto recupero».

 

4.11

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ragione della particolare situazione dell’area di Taranto, si applica l’articolo 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni».

 

4.100

I RELATORI

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale.» e sostituire le parole: «sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e» con le seguenti: «sono definite».

 

5.1

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «permanente».

 

5.2

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ha il ruolo di programmatore concertativo e partecipativo garantendo su un piano di assoluta parità la partecipazione di gruppi sociali, gruppi ambientalisti, progettisti e imprenditori, in un’ottica comprensoriale di sistema che consenta la costruzione di un network in grado di attivare interventi congiunti e processi di trasferimento di buone pratiche e delle migliori tecniche dall’esperienza in ambito europeo».

 

5.3

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il Tavolo Istituzionale» inserire le seguenti: «permane fino al completamento della procedura di amministrazione straordinaria e».

 

5.4

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ha il compito» inserire le seguenti: «di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino, nonché ha il compito».

        Conseguentemente:

            a) all’articolo 3 sopprimere il comma 2;

            b) all’articolo 6 sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario,» e al comma 3 sostituire le parole: «trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso» con le seguenti: «può essere utilizzata».

 

5.5

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «nonché da un rappresentante della regione Puglia», con le seguenti: «nonché da tre rappresentanti della regione Puglia».

 

5.6

MORONESEMARTELLINUGNESLEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 2, in fine del secondo periodo, aggiungere le parole: «dai rappresentanti delle associazioni e dei comitati territoriali».

 

5.7

CASTALDIPETROCELLIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Tavolo istituzionale, in sede di definizione del CIS, ha il compito di individuare il cronoprogramma di svolgimento degli interventi da realizzare, nonché di definire le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei termini previsti».

 

5.8

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e si impegna a definire, tra le altre, forme di consultazione e partecipazione alle scelte dei sindacati confederali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste e di difesa della salute».

 

5.9

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti del Tavolo istituzionale non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

 

5.10

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Tavolo istituzionale delibera a maggioranza dei presenti».

 

5.11

VACCARIFABBRISCALIAPUPPATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all’avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto, svolgendo a tal fine attività di monitoraggio periodico».

 

5.12

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all’avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto.».

 

5.13

GIROTTOCASTALDIPETROCELLINUGNESMORONESE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS».

 

5.14

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il contratto istituzionale di Sviluppo di cui al comma 1 dovrà contenere il programma di bonifiche di cui al successivo articolo 6 e il Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto di cui al successivo articolo 8».

 

5.15

MARTELLINUGNESMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOPETROCELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. I lavori e qualunque tipo di incontro che prevede il coinvolgimento del C.I.S. di cui al comma 1, devono essere resi pubblici tramite la diretta streaming a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutti i report degli incontri e qualsiasi decisione assunta dal C.I.S. devono essere rese disponibili e facilmente consultabili sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Tutti i documenti utilizzati dal C.I.S. devono esser consultabili nelle stesse modalità previste dal periodo precedente».

 

6.1

MORONESENUGNESLEZZIBUCCARELLADONNOMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente favorendo la competitività delle imprese del territorio tarantino, facendo salva, in ogni caso, la supremazia del diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente nei luoghi di lavoro, nell’area portuale e nei comuni limitrofi. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all’articolo 5 del presente decreto».

 

6.2

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un programma di misure» inserire le seguenti: «a breve,».

 

6.3

PELINOPERRONEPICCOLI

All’articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione» inserire le parole: «anche produttiva».

        Conseguentemente, dopo le parole, «e per l’ambiente e», le parole «mitigare le relative criticità riguardanti» sono soppresse;

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I pagamenti relativi all’attivazione degli interventi di cui all’articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

6.4

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo Istituzionale di cui all’articolo 5».

 

6.5

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole «rischio di crisi ambientale», inserire le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo».

 

6.6

COMPAGNONESCAVONE

Al comma 1, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole:«rischio di crisi ambientale», aggiungere le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo,».

 

6.7

PETROCELLIGIROTTOCASTALDINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

6.8

FUCKSIACASTALDIMORONESENUGNES

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di predisporre», inserire le seguenti: «, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

 

6.9

CASTALDIPETROCELLIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

6.10

DI BIAGIOMARAN

All’articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione», inserire le parole: «anche produttiva».

        Conseguentemente, dopo le parole, «e per l’ambiente e», le parole «mitigare le relative criticità riguardanti» sono soppresse;

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I pagamenti relativi all’attivazione degli interventi di cui all’articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

6.11

SCALIAASTORREFABBRIDALLA ZUANNAMIRABELLIPUPPATOVACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione» inserire le seguenti: «anche produttiva» e dopo le parole: «e per l’ambiente e» sopprimere le seguenti: «mitigare le relative criticità riguardanti».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. I pagamenti relativi all’attivazione degli interventi di cui all’articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

6.12

PETROCELLICASTALDIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «crisi ambientale,» inserire le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo, utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo,».

 

6.13

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «crisi ambientale» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento agli interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo, utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo».

 

6.14

MOLINARIPEPE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino».

 

6.15

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, definisce gli interventi necessari per la messa in sicurezza del deposito dei rifiuti speciali anche radioattivi residuati dal processo produttivo della CEMERAD, nel Comune di Statte, nonché per lo smaltimento di tutti i rifiuti nello stesso stoccati e la bonifica delle aree interessate. Per l’attuazione dei predetti interventi sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2015.

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e comma 1-bis».

 

6.16

CASTALDIGIROTTOPETROCELLINUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06» inserire le seguenti: «, già finalizzate alla regione Puglia e alla riqualificazione dell’area di Taranto,».

 

6.17

GIOVANARDI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire una più completa attività di riqualificazione, il Programma, di cui ai precedenti commi, deve contenere prioritariamente interventi di bonifica e di riqualificazione dell’aerea di Taranto volti alla realizzazione di una smart city, destinando specifiche risorse per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione esterna e per la telegestione della stessa, utilizzando tecnologie di telecontrollo che sfruttino le reti elettriche già esistenti; per la predisposizione di punti per il rilevamento e il monitoraggio della qualità dell’aria; per l’installazione di basi per il controllo e il monitoraggio delle condizioni meteo e degli agenti atmosferici; per l’attivazione di aree wi-fi; nonché per l’implementazione di aree videosorvegliate».

 

6.18

PETROCELLINUGNESCASTALDIGIROTTOMORONESE

Sopprimere il comma 3.

 

6.19

PETROCELLICASTALDINUGNESGIROTTOMORONESE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto comunque divieto di utilizzare tali risorse per l’affidamento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze professionali, progettazioni, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale».

 

6.20

NUGNESMORONESELEZZIDONNOBUCCARELLAMARTELLICASTALDIPETROCELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, deve tener conto, con principio prudenziale e precauzionale, nonché prendere atto e avvalersi, su mera presentazione effettuata con ogni mezzo idoneo a garantirne la pubblica conoscenza, delle osservazioni provenienti e/o ricevute da altre pubbliche amministrazioni anche locali, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché organizzazione non governativa, comitati e associazioni che si siano spese per la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi all’area industriale dell’ILVA, secondo le previsioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

 

6.21

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 4 dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «presenti sul territorio oggetto dell’intervento e in subordine sul territorio regionale».

 

6.22

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le attività di bonifica all’interno del sito ILVA e delle altre attività industriali e produttive, si considerano strettamente connesse alla bonifica ed ambientalizzazione dell’area di Taranto. Al fine dell’attuazione di quanto sopra, il Commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ed il Commissario straordinario ILVA di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto, si raccordano, anche attraverso strumenti d’intesa».

 

6.0.1

MARINELLO

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Avvalimenti di personale degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

        1. Al fine di garantire il monitoraggio dell’osservanza delle prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nonché per lo svolgimento delle funzioni relative alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione e riparazione dei danni ambientali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta al proprio personale di ruolo fino a 150 unità, previa sottoscrizione di apposita convenzione, può avvalersi, in posizione di distacco, di personale dei ruoli di enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza o all’indirizzo del Ministero, con oneri a carico dei medesimi enti.

        2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli enti di cui al comma 1 provvedono all’applicazione della predetta disposizione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

 

6.0.2

PETROCELLICASTALDIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell’assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l’ARPA Puglia a procedere, per l’anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno».

 

7.1

CONSIGLIOARRIGONI

Sopprimere l’articolo.

 

7.2

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono estesi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono limitati agli interventi infrastrutturali di cui al Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto».

 

7.3

PUPPATOSCALIALATORRE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del sistema logistico portuale e retroportuale».

 

7.4

PETROCELLICASTALDINUGNESGIROTTOMORONESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto, gli enti locali, regionali, i Ministeri nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, autorizzazioni, intese e concerti di competenza. L’inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

 

7.5

FUCKSIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «giorni trenta» con le seguenti: «giorni sessanta».

 

7.6

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

7.7

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni tempo, la rivedibilità per ragioni di massima tutela della salute e dell’ambiente».

 

7.8

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista».

 

7.9

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. L’autorità Portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti dal comma 2».

 

7.10

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 3, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

7.11

FUCKSIA

Al comma 3, sostituire le parole: «giorni sessanta» con le seguenti: «giorni novanta».

 

7.12

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti».

 

7.13

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L’Autorità Portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale la Pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 3, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

 

8.1

CONSIGLIOARRIGONI

Sopprimere l’articolo.

 

8.2

NUGNESMARTELLIMORONESELEZZIBUCCARELLADONNOCASTALDIPETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Comune di Taranto adotta» sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione pubblica».

 

8.3

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

        «A tal fine, è istituito il ”Distretto culturale ed ambientale della città di Taranto”, anche con lo scopo di divenire interlocutore privilegiato per la predisposizione di piani e programmi da sottoporre alle istituzioni comunitarie per il relativo finanziamento».

 

8.4

CASTALDIPETROCELLIGIROTTONUGNESMORONESEMARTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali ed ambulatori polispecialistici, aree verdi attrezzate con strutture ludico ricreative.».

 

8.5

MARTELLIMORONESENUGNESLEZZIDONNOBUCCARELLAPETROCELLI

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «del patrimonio culturale» con le seguenti: «della salute pubblica e del patrimonio culturale e ambientale della città».

 

8.6

PETROCELLICASTALDINUGNESGIROTTO

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune di Taranto, gli enti locali, regionali, gli altri Ministeri, nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato. L’inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

 

8.7

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista».

 

8.8

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Restano ferme le competenze regionali in materia urbanistica».

 

8.9

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Al comma 1,aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sanitaria e ambientale, fatto salvo l’esercizio del potere di annullamento o di revoca degli atti amministrativi preposti mediante deliberazione del Consiglio e della Giunta Regionale o anche solo di quest’ultima».

 

8.10

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti dal comma 1».

 

8.11

ARRIGONICONSIGLIO

Sopprimere il comma 2.

 

8.12

MILOTARQUINIOPERRONED’AMBROSIO LETTIERILIUZZIBRUNIZIZZA

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

8.13

MARTELLIMORONESENUGNESDONNOLEZZIBUCCARELLAPETROCELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale la Pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

 

8.14

CONSIGLIOARRIGONI

Sopprimere il comma 3.

 

8.15

CONSIGLIOARRIGONI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

        «3. I Ministeri dell’istruzione e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto e previo parere del Tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, predispongono, ad integrazione del Piano di edilizia scolastica adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per il biennio 2014 e 2015 e a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e asili nido ubicati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, anche con riferimento all’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di isolamento acustico».

 

8.16

MANCUSO

Al comma 3, dopo le parole: «Comune di Taranto», aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

 

8.17

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare il contrasto alla criminalità organizzata e per incentivare l’inclusione sociale, il Ministro dell’interno, d’intesa con la regione e la Provincia di Taranto, predispone un piano speciale ”Taranto” da inserire nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui al precedente articolo 5, che preveda interventi di sostegno all’occupazione e l’inclusione sociale, alla diversificazione, di attuazione dello sviluppo locale partecipativo e attività di cooperazione nell’ambito delle risorse previsti dall’articolo 1 commi 242 e 243 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

        Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «dell’interno,».

 

8.18

D’AMBROSIO LETTIERIZIZZATARQUINIOBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLISCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, alla lotta ai tumori con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, la Regione Puglia è autorizzata a predisporre un piano per la realizzazione di investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliere, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura nella provincia di Taranto. Le risorse necessarie alla realizzazione del piano di cui sopra saranno stanziate dal CIPE nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica, anche nell’ambito delle riprogrammazioni delle risorse di cui alla delibera CIPE 21/2014. Il piano è approvato con decreto del Ministro della salute d’intesa con la Regione Puglia, sentita la provincia di Taranto».

 

8.19

NUGNESMORONESEMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale il Piano e il Progetto previsti dai commi 1 e 3, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

 

8.20

ARRIGONICONSIGLIO

Sopprimere il comma 4.

 

8.21

CONSIGLIOARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole: «Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».

 

8.22

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZIPICCOLI

Al comma 5 sostituire le parole: «nel limite delle risorse annualmente disponibili» con le seguenti: «nel limite di 200 milioni di euro».

 

8.23

ARRIGONICONSIGLIO

Al comma 5, dopo le parole: «nel limite delle risorse attualmente disponibili» inserire le seguenti: «afferenti la competenza della regione Puglia».

 

8.24

PEPEMOLINARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il Governo per favorire una politica di conversione ecologica dell’economia tarantina, con apposito decreto, dichiara la città di Taranto e di Statte area No Tax. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, verrà approvato un regolamento attuativo per l’area No Tax di Taranto e Statte al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono nei seguenti settori che non siano a carattere insalubre: alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo, nell’efficienza e della produzione energetica da rinnovabili, della biomedica, delle nanotecnologie, del commercio, del turismo, della cultura, dell’artigianato, dell’agricoltura e allevamento, mitilicoltura e pesca, dell’edilizia, delle attività portuali e nella mobilità sostenibile e di trasporto. Le coperture finanziarie saranno a valere sul fondo speciale e riserva del Ministero dell’economia e finanze».

 

8.25

PEPEMOLINARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-bis. Al fine di sostenere i progetti di conversione e riqualificazione economica-urbanistica e ambientale del territorio tarantino con particolare attenzione alle aree inquinate, il Governo nell’ambito delle candidature per le Olimpiadi 2024 propone Taranto come città principale per lo svolgimento dei giochi olimpici».

 

8.26

VACCARIFABBRIPUPPATOLATORRE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Gli impegni e i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali, sono esclusi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dai limiti del patto di stabilità interno per la regione Puglia.

        5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

 

8.27

MORONESENUGNESMARTELLILEZZIDONNOBUCCARELLACASTALDIPETROCELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di consentire nel territorio del Comune di Taranto il pieno svolgimento delle attività di ispezione e di accertamento di competenza dell’Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia), anche in relazione all’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ilva spa è disposta la deroga per l’agenzia suddetta, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente».

 

8.28

DE PETRISSTEFANOGAMBAROPEPE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. I progetti individuati ai sensi del presente articolo sono inseriti e attuati secondo le regole e le modalità previste dal contratto istituzionale di sviluppo».

 

8.29

LIUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine del recupero, della riqualificazione e della valorizzazione del territorio della Provincia di Taranto e delle aree confinanti, è istituito il ”Distretto culturale e ambientale della Provincia di Taranto”, anche con lo scopo di predisporre piani e programmi finanziabili dalle istituzioni comunitarie».

 

8.0.1

ZIZZATARQUINIOD’AMBROSIO LETTIERIBRUNIPERRONELIUZZI

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento Contratto Istituzionale di Sviluppo)

        1. Per l’attuazione degli interventi, nonché per assicurare il finanziamento previsto dal comma 2 dell’articolo 6 e dal comma 5 dell’articolo 8 del presente decreto, il CIPE assegna in linea programmatica fino a 800 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        2. IL CIPE, entro 90 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei progetti selezionati ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del presente decreto, con una apposita delibera assegna il finanziamento definitivo degli interventi.

        3. Gli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono attuati attraverso il contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 5 del presente decreto, da stipularsi entro centoventi giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto.

        4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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