Sicurezza Eni e Piano di Emergenza Esterno, domani la risposta del Governo

Domani mattina il Governo risponderà all’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Pierfelice Zazzera (Idv) relativa al rispetto della normativa sulla sicurezza da parte della raffineria Eni e l’adozione del Piano di Emergenza Esterno nella città di Taranto. La X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) è convocata a partire dalle ore 9. Riportiamo di seguito il testo dell’interrogazione.

Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:

la Raffineria Eni Divisione Refining & Marketing di Taranto produce prodotti petroliferi ed usa sostanze infiammabili e altamente tossiche, come l’idrogeno solforato. Accanto all’Eni c’è lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto che produce acciaio e come l’Eni presenta sostanze infiammabili e molto tossiche (Gas ADO, Gas Coke, Gas OG);
presso l’ILVA sono stoccati 2.750 tonnellate di ossigeno altamente comburente, mentre i 71 tonnellate sono depositate all’interno della raffineria ENI;
la città di Taranto quindi è a rischio di incidente rilevante considerato che i due impianti ENI e ILVA sono adiacenti. Un incendio, un’esplosione, il rilascio di emissioni pericolose provenienti da uno di questi stabilimenti, potrebbero provocare drammatici effetti a catena e pericolose conseguenze sui cittadini;
per queste ragioni, i gestori dei suddetti impianti devono osservare le norme in materia di sicurezza senza possibilità di deroga alcuna rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999;
il 9 luglio 2009 si e riunito il comitato tecnico regionale della Puglia (CTR) che con nota prot. n. 7393 ha impartito una serie di prescrizioni all’ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing – Raffineria di Taranto, sull’attuazione del sistema di controllo dello stato di conservazione degli impianti di protezione attiva antincendio;
con nota prot. n. 5743 del 6 maggio 2010 il CTR ha diffidato l’ENI ad effettuare il riscontro alle prescrizioni indicate, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999;
l’ENI, senza aver richiesto alcuna proroga né fornito comprovati e giustificati motivi, ha provveduto a fornire il riscontro soltanto il 29 aprile 2011. Nonostante l’evidente inottemperanza all’interrogante non risulta vi sia stato alcun provvedimento di sospensione dell’attività, così come previsto dall’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999;
il 14 luglio 2011 lo stesso CTR, dopo la valutazione degli atti tecnici allegati alla nota del 29 aprile 2001 con cui l’Eni ha comunicato l’avvio delle campagne di misurazione, scrive «la documentazione proposta nulla chiarisce circa i controlli disposti sugli altri sistemi di protezione, oltre che gli impianti idrici antincendio, cui la prescrizione del Comitato pur faceva riferimento, ossia gli impianti di rilevazione ed allarme, da ricomprendersi certamente tra gli impianti di protezione attiva antincendio di cui al punto 6.D della nota prot. n. 7393 del 9 luglio 2009 a firma del Presidente del C.T.R»;
il CTR sempre il 14 luglio 2011 ha segnalato che la documentazione presentata dall’Eni non fornisce alcun riferimento sul sistema di immissione di acqua nei serbatoi di GPL, sebbene elemento specificato nella suindicata prescrizione;
in definitiva l’Eni secondo quanto scrive il CTR non ottemperato alla prescrizione di cui al punto 6.D della nota prot. n. 7393 del 9 luglio 2009, e pertanto è stata disposta ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 la sospensione dell’attività in tutte le aree dello stabilimento asservite da impianti di protezione attiva antincendi fino all’attuazione completa della prescrizione che così come riportato nel verbale del 14 luglio 2011, sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del provvedimento;
il 14 luglio 2011 i sempre il CTR scrive «la nota del gestore ENI non reca riscontro effettivo alle richieste comminate, risultando alquanto vaghe e non documentate nei fatti, e visto che il Ministero dell’ambiente per l’anno in corso ha disposto la verifica Ispettiva ex articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 demanda alla Commissione Ispettiva il compito di verificare l’adeguatezza delle procedure messe in atto dal gestore»;
all’interrogante risulta che la città di Taranto in violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999 non è dotata di un piano di emergenza esterno, poiché l’ENI non ha ancora approvato il propedeutico rapporto di sicurezza e non avrebbe provveduto a ottemperare alle prescrizioni richieste;
la prefettura di Taranto sul proprio sito internet dove è scaricabile il piano di emergenza esterno scrive che il suddetto piano approvato con provvedimento prefettizio n. 4213/2008/P.C. del 30 giugno 2008 ha carattere provvisorio non essendo ancora stata ultimata in particolare per l’ENI l’istruttoria del rapporto di sicurezza -:
se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;
se il Ministro sia informato sulla dotazione del piano di emergenza esterno per la città di Taranto e se questo risulti rispettare quanto previsto da decreto legislativo n. 334 del 1999;
se al Ministro secondo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999 risultino provvedimenti di sospensione dell’attività di raffineria dell’ENI e se al Ministro sia stata trasmessa la relazione sulle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 1999.
(Interrogazione 5-05436)

Alessandra Congedo

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